28 dicembre 2011

Responsabilità da “difettosa assistenza tributaria”

Il Tribunale di Genova, con una sentenza del 5 dicembre, si è espresso in tema di responsabilità professionale
Autore: Redazione Fiscal Focus

Il principio. Con recente sentenza, il Tribunale di Genova è giunto alla conclusione che “la richiesta di un parere ad un professionista abilitato in un contesto non amicale, o comunque non tale da escludere la patrimonialità del rapporto, e l’assunzione del compito di fornire una risposta da parte del professionista ingenera in ogni caso un rapporto contrattuale ed una diretta responsabilità di chi direttamente tratti col cliente, anche se fa ciò nell’ottica di una collaborazione parasubordinata”.

Il caso. Nell’anno 2007, l’Agenzia delle Entrare contestava alla società attrice un’IVA non versata per euro 97.053,21, oltre sanzioni ed interessi. Il controllo aveva rilevato che la società aveva emesso attestazioni relative a sue presunte esportazioni dell’anno precedente inibendo così l’esposizione dell’Iva nelle fatture dei propri fornitori per importo equivalente a quello poi oggetto dell’accertamento. Nell’effettuare la suddetta operazione, l’attrice si era comportata come se disponesse di in un c.d. plafond, ovvero del diritto (ex art. 8 comma 1 lett. C del d.p.r. 633/72) di acquistare senz’Iva in misura pari al volume delle esportazioni compiute l’anno precedente. A seguito dell’accertamento tributario, la società citava in giudizio l’azienda contabile di cui era cliente, per ottenere un risarcimento.

La difesa. L’attrice, indicando nella convenuta il soggetto incaricato di assisterla in campo tributario e fiscale, chiedeva al Tribunale di Genova di essere rifusa del danno. La società convenuta, dal canto suo, affermava di essere una mera società di servizi contabili e che il professionista che aveva consigliato l’operazione non consentita era un ragioniere. Quest’ultimo, intervenuto su chiamata, affermava, a sua volta, d’essere stato all’epoca solo un dipendente (o collaboratore subordinato) di un altro professionista e di non aver consigliato di utilizzare il plafond, ma di aver semplicemente fatto il calcolo dello stesso, poi indebitamente utilizzato. Anche il secondo professionista, a quel punto, veniva chiamato in causa.

La decisione. Investito della vicenda, il Tribunale ha accolto la domanda dell’attrice, condannando in solido i due ragionieri a versare all’attrice la somma complessiva di euro 26.680,62 a titolo di danno patrimoniale. Con l’occasione il Giudice del merito ha, tra l’altro fissato i seguenti principi: - sussiste la responsabilità del professionista che, anche senza essere l’originario ideatore di una manovra vietata, ne conforti l’esecuzione e per confortare l’esecuzione è sufficiente elaborare i calcoli del vantaggio conseguente alla operazione; - il collaboratore di uno studio professionale non può escludere la sua responsabilità allegando di essere solo un soggetto parasubordinato e che altri professionista dominus dello studio e consulente abituale del cliente: la richiesta di un parere a un professionista abilitato in un contesto non amicale, o comunque non tale da escludere la patrimonialità del rapporto, e l’assunzione del compito di fornire una risposta da parte del professionista ingenera in ogni caso un rapporto contrattuale e una diretta responsabilità di chi direttamente tratti col cliente, anche se fa ciò nell’ottica di una collaborazione parasubordinata; - il dominus dello studio non può esimersi da responsabilità allegando di essersi sottratto alle richieste di consulenza del cliente, per il semplice fatto che egli aveva il dovere di vigilare sull’andamento dello studio e sulle prestazioni al cliente; - la responsabilità del dominus deve ritenersi prevalente, ma non esclusiva e non estesa anche alla quota di responsabilità del collaboratore ex 2049 c.c. o 1228 c.c.; - il cliente ideatore della manovra manifesta un concorso di colpa, esso però, trattandosi di soggetto non dotato di competenze tecniche, va valutato di modesto ammontare.

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