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Diligenza professionale - La responsabilità del Commercialista verso il cliente è delimitata dal dovere di diligenza da porre in essere nell'attività professionale. Inizialmente la giurisprudenza sia era quasi sempre espressa contro il professionista in presenza di palesi, evidenti e grossolani errori, ultimamente invece, i giudici di legittimità sembrano ritenere che per determinate violazioni sia comunque ipotizzabile la coscienza e la volontà del professionista.
Costi non documentati - La Corte di Cassazione, con la sentenza 9916 del 26 aprile 2010, ha affermato la responsabilità professionale del Commercialista per aver indicato costi privi di documentazione o non inerenti nella dichiarazione senza avere riscontrato la presenza della relativa documentazione. L'Amministrazione aveva notificato al contribuente un avviso di rettifica della dichiarazione dei redditi per esposizione e deduzione di costi non documentati e non inerenti e il contribuente chiedeva il risarcimento danni da responsabilità al commercialista.
Obbligo di diligenza - Il Tribunale prima e poi la Corte di Appello rilevavano che, sotto un profilo generale, il professionista ha l'obbligo di espletare l'incarico affidatogli con diligenza e secondo le regole della professione, e secondo i giudici di appello, il professionista aveva adombrato l'esistenza di un accordo con il cliente per la deduzione dei costi, anche se non venivano provati. Secondo i giudici, l'accordo era contrario alla legge e alle regole professionali e non faceva venir meno al Commercialista l'osservanza di un comportamento corretto.
La Cassazione ha chiarito che l'obbligo di diligenza del professionista, non ammette la deduzione di costi privi di documentazione o non inerenti all'anno di dichiarazione ed è del tutto irrilevante che il contribuente tenesse in modo disordinato la sua contabilità e non avesse impugnato la decisione di secondo grado della commissione tributaria.
L'omesso versamento – Nel caso in cui il Commercialista o qualunque altro consulente tributario ometta dolosamente di versare le imposte del cliente, quest’ultimo non può essere sanzionato. L'articolo 6 del D.Lgs. 472/1997, al comma 3, ha previsto che il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi. Sul punto la circolare n. 180 delle Entrate del 1998 è particolarmente esplicita, la norma non si limita a prendere in considerazione la condotta illecita dei professionisti, ma si riferisce a qualsiasi terzo, quindi, in particolare, a ogni altro soggetto cui venga conferito mandato dal contribuente, dal responsabile o dal sostituto d'imposta.
Per il concorso serve il dolo - In presenza di violazioni penali tributarie commesse dai clienti si pone, sempre più frequentemente il dubbio se possa ravvisarsi anche qualche responsabilità del consulente in presenza di obblighi o comportamenti riconducibili al professionista. La posizione del professionista delegato agli adempimenti fiscali è estremamente delicata per gli eventuali reati che possono scaturire da consigli, pareri e comportamenti materiali del consulente. I reati tributari sono punibili solo a titolo di dolo e non di colpa, è quindi necessario che la condotta del consulente, perché sia chiamato a rispondere in concorso, sia sorretta dalla coscienza e volontà della commissione dell'illecito tributario. Il professionista potrà essere chiamato a rispondere quando, con un proprio comportamento cosciente e volontario, abbia intenzionalmente dato un contributo causale, materiale o morale, alla realizzazione del reato commesso dal cliente. La Cassazione con una recente pronuncia (16958/2012) ha affermato che il contribuente risponde del reato di omessa dichiarazione Iva anche se la mancata trasmissione dei dati al fisco sia imputabile a negligenza del commercialista. Il professionista, peraltro, non andrà incontro ad alcun tipo di responsabilità, neppure a titolo di concorso, in quanto la sua condotta non è sorretta dal dolo. Inoltre con la recente sentenza n. 175 del 7 gennaio 2013, la Corte ha specificato che la delega delle incombenze fiscali a un commercialista non modifica il destinatario dell'obbligo, che rimane il contribuente. Il consulente non risponderà, neppure a titolo di concorso, nel reato di omesso versamento di ritenute certificate, ex art. 10-bis D.Lgs. 74/00, qualora la sua condotta sia meramente colposa.
Necessario un comportamento concreto – Secondo la giurisprudenza, il professionista può essere chiamato a rispondere in concorso solo se è riconoscibile un suo comportamento concreto nella realizzazione dell'illecito, come ad esempio, la macchinazione con il cliente degli artifici e delle modalità di commissione del reato. Nello specifico la Cassazione, con la sentenza n. 24166/2011, ha confermato un provvedimento di sequestro preventivo per equivalente nei confronti del patrimonio di un professionista che, suggerendo pratiche illegali ad alcuni clienti, era stato l'ideatore del meccanismo fraudolento di indebita compensazione, dando vita al reato di cui all'articolo 10-quater, D.Lgs. 74/00.