27 luglio 2012

Revisore unico le tesi del notariato

Interpretazioni contrastanti tra i Notai di Milano e quelli Nazionali in merito ai compiti del revisore legale.
Autore: Redazione Fiscal Focus

La tesi del notariato - Il Consiglio Nazionale del Notariato con lo Studio d’impresa n. 113/2012 ha approfondito la tematica relativa alla nuova disciplina del sindaco unico nelle Srl ed i suoi riflessi nelle società cooperative. Il documento arriva alla conclusione che al revisore/società di revisione spetterà il solo controllo contabile, mentre al sindaco spettano sia il controllo contabile che di legalità, qualora non sia anche nominato un revisore. Tale interpretazione si pone in contrasto con la massima del Notariato di Milano (n. 124).

I compiti del revisore
– Sull’argomento dopo le pronunce del Notariato si stanno confrontando delle diverse opinioni. Con una prima interpretazione condivisa anche dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e anche da Assonime e che corrisponde anche a quella del Consiglio Nazionale del Notariato, viene ritenuto che i soci, anche quando la nomina dell’organo di controllo societario è obbligatoria (ai sensi del comma 2 dell’articolo 2477 del Codice Civile) possono scegliere un sistema di controlli non solo soggettivamente, ma anche qualitativamente diverso scegliendo per l’organo di controllo monocratico o collegiale.
A questo spetterà sempre il controllo gestionale ed eventualmente, salvo che non vi sia la nomina di un revisore, entrambe le funzioni. Se si nomina il revisore, il controllo riguarderà solo i bilanci e non la gestione

Una tesi in contrasto
- Con questa interpretazione il Consiglio Nazionale del Notariato si pone in contrasto con la recente massima n. 124 della Commissione Studi del Notariato di Milano allineandosi al Cndcec e ad Assonime (Caso n. 3 del 12 maggio 2012). Secondo la commissione studi del notariato di Milano, non è facile dare una spiegazione a un sistema che nelle ipotesi di controllo obbligatorio ritenga idonea e sufficiente l’una o l’altra funzione di controllo a scelta della società. In presenza dei presupposti che rendono obbligatori i controlli anche nella srl, non viene giustificata una scelta discrezionale della società nel senso di attivare alternativamente l’una e non l’altra funzione di controllo in base a una scelta che potrebbe essere diversa da un triennio all’altro.

Modifica degli atti costitutivi - Sulla necessità o meno di modificare gli attuali atti costituivi di srl per poter nominare il sindaco unico o il revisore, vi sono ulteriori dubbi. L'interpretazione dei Notai è che se l'atto costitutivo rimanda a norme di legge o riporti testualmente passaggi del vecchio art. 2477, in tal caso si può nominare l'organo monocratico anche senza modifiche statutarie. Al contrario, se espressamente l'atto costitutivo facesse riferimento a tre sindaci effettivi e due supplenti, è da ritenersi che tale atto debba essere modificato qualora si optasse per l'organo individuale. Sugli atti costitutivi, ossia se sia necessaria o meno la modifica degli attuali atti costitutivi di Srl per poter nominare il sindaco unico o il revisore, invece, i due notariati (Nazionale e di Milano) sono in linea. Se l'atto costitutivo rimanda a norme di legge o riporta alla lettera passaggi del vecchio art. 2477, si può nominare l'organo monocratico senza modifiche statutarie.

Interpretazione prudenziale - Sulla modifica degli atti costitutivi di avviso parzialmente diverso si posiziona il Consiglio Nazionale del Dottori Commercialisti ed esperti contabili e anche Assonime. Entrambi evidenziano che in ogni caso quando lo statuto preveda la nomina di un collegio sindacale (quindi anche in relazione alla trascrizione delle vecchie norme) per nominare l'organo monocratico si dovrà provvedere alla modifica dello stesso. Tale orientamento deriva dalla necessità di evitare irregolari nomine dell'organo di controllo (che potrebbero determinare annullabilità degli atti approvati con il concorso di un organo non correttamente nominato).

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