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La circolare della Ragioneria dello Stato - La Circolare n. 33/2011 della Ragioneria Generale dello Stato riepiloga il quadro normativo di riferimento ai fini della predisposizione dei bilanci di previsione per l’esercizio 2012 degli enti e organismi pubblici a carattere nazionale e, tenuto conto degli obiettivi di finanza pubblica finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio per il 2013, fornisce indicazioni circa le misure di contenimento della spesa pubblica in applicazione del D.L. n.98/2011 e del D.L. n.138/2011, nonché di precedenti disposizioni introdotte, dal D.L. n. 78/2010.
Revisori degli enti pubblici - Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha inviato ai presidenti degli Ordini Territoriali una nota informativa sulla non gratuità delle prestazioni per i revisori degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche (Studio già realizzato dalle commissioni dell’area enti pubblici). Il Consiglio Nazionale con la suddetta nota fa riferimento alla Circolare della Ragioneria dello Stato ponendo particolare attenzione sul punto in cui viene affrontata la natura del rapporto tra enti e componenti dei collegi dei revisori contabili. Lo stesso sottolinea come la Ragioneria dello Stato abbia confermato quanto già tempo fa sostenuto dal Consiglio in merito alla non gratuità delle prestazioni per i revisori degli enti che ricevono contributi pubblici.
Carattere onorifico degli incarichi - L’articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 78/2010, ha previsto che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica, essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente.
Rapporto con l’organo di controllo contabile - Con riferimento a quanto sopra affermato ovvero sul carattere onorifico degli in carichi, alcuni dubbi sono sorti sull’applicazione della disposizione agli organi di controllo contabile. Nello specifico, deve essere tenuto conto che il rapporto che si instaura tra l’ente e i componenti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali può essere assimilato a un rapporto di natura contrattuale che mal si concilia con la gratuità dell’incarico, in quanto l’attività svolta dai predetti revisori e sindaci, di natura prettamente tecnica, è una prestazione d’opera a cui normalmente corrisponde una controprestazione economica. Alla luce delle considerazioni che precedono, nella Circolare della Ragioneria viene affermato che il “carattere onorifico” della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche (articolo 6, comma 2, del D.L. 78/2010), non trova applicazione nei confronti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali.