20 dicembre 2013

Revisori: le tappe dell’equipollenza

Con l'emendamento al D.L. 126/2013, viene riconosciuta l'equipollenza tra l'esame di Stato da Dottore Commercialista e l'esame di idoneità per il Revisore contabile.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Raggiunta l’equipollenza - Se la Camera approverà il testo del decreto 126/2013, dopo il ripristino in Senato dell’iscrizione automatica dei Dottori Commercialisti al Registro dei Revisori legali dei conti previo il tirocinio di 36 mesi, la questione sull’equipollenza potrà dirsi definitivamente conclusa.

Gli effetti – Con la conferma definitiva dell’equipollenza, tutto tornerà come prima dell'entrata in vigore del D.M. 145/2012 (derivante dal Dlgs 39/2010 attuativo della direttiva comunitaria 43/2006) che aveva cristallizzato la situazione esistente al 13 settembre 2012 e, in pratica, aveva bloccato l'accesso al Registro dei revisori. La questione dunque si direbbe conclusa, anche se si potrebbe paventare la possibilità di contenzioso a livello comunitario. La vicenda è derivata in particolare da una confusione generale senza precedenti relativamente al Registro, (che prima della riforma vedeva iscritti 151mila professionisti), tra gli apparati ministeriali e i vertici politici dei ministeri dell'Economia e della Giustizia.

La vicenda - Fino al 12 settembre 2012 l'iscrizione al Registro dei revisori legali avveniva automaticamente dopo aver superato l'esame di Stato per l'iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. A partire dal 13 settembre 2012, invece, (ex articolo 17, comma 1, D.M. 145/2012, relativamente alla fase di avvio della cosiddetta prima formazione del registro dopo il passaggio della gestione alla Consip), avevano diritto all'iscrizione al Registro le persone fisiche e le società che erano già iscritte al precedente registro e coloro che, prima del 13 settembre 2012 avevano acquisito il diritto ad essere iscritti alle “vecchie condizioni”, ma dovevano presentare istanza di iscrizione entro lo scorso 12 settembre 2013. Tuttavia chi non era riuscito a maturare i requisiti entro il 13 settembre 2012, si è visto negato l’accesso al registro, in quanto in particolare non si sono potuti indire successive sessioni di esame, mancando i regolamenti attuativi. In pratica il Dlgs 39/2010 abrogava la vecchia normativa, ma la lasciava in vigore fino all'entrata in vigore della nuova con la conseguente paralisi che poi si è verificata.

La mancanza dei decreti attuativi – Il problema in pratica è derivato dalla mancata emanazione di tutti i regolamenti, in particolare quello che disciplina l'esame di idoneità professionale e, nonostante ciò, per un'interpretazione restrittiva dell'articolo 49, Dlgs 39/2010 da parte dei ministeri di Giustizia ed Economia (in particolare dalla Ragioneria dello Stato) la previgente normativa è stata abrogata. A seguito della mobilitazione del mondo delle professioni, il D.L. 126/2013 del 31 ottobre 2013, ha di fatto riaperto il Registro stabilendo che l'equipollenza (Dlgs 88/1992) sarebbe stata valida fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento. Regolamento, appunto, che prevedeva un esame specifico per i Dottori Commercialisti e che di fatto sta per entrare in vigore.
Per superare questo regolamento è stato necessario, solo un atto normativo di rango superiore ed è quello che la norma varata dal Senato, fa (l'emendamento che modifica il comma 19 del D.L. 126) ripristinando l'equipollenza tra l'esame di Stato per Dottori Commercialisti e l’esame di idoneità richiesto ai revisori. Si ricorda che comunque permane l'obbligo di completare il tirocinio formativo che per i Dottori Commercialisti è di 18 mesi mentre per il revisore è di 36 mesi.

Reazioni opposte - Reazioni opposte si sono avute al varo della nuova normativa. In particolare contrariamente al commissario straordinario del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, Laurini, che ha espresso soddisfazione per l’obiettivo raggiunto, vi è in contro tendenza l’opinione del presidente dell'Istituto nazionali dei revisori legali, Virgilio Baresi, il quale ha manifestato l’intenzione di ricorrere alla Commissione europea la quale aveva già espresso parere negativo sull’equipollenza.

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