16 settembre 2026
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16 settembre 2026

Revisori legali, crediti formativi: gli Ordini devono accelerare la comunicazione al MEF

Il CNDCEC richiama gli Albi sulla tempestiva chiusura degli eventi accreditati e sul caricamento dei partecipanti: il revisore non può trasmettere autonomamente al Ministero gli attestati dei corsi organizzati dagli Ordini

Autore: Lucia Giampà

Maggiore tempestività nella chiusura degli eventi formativi accreditati e nel caricamento dei relativi partecipanti, per consentire la corretta e puntuale comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze dei crediti maturati dai revisori legali.

È questo uno degli aspetti sui quali si concentra il CNDCEC con l’Informativa n. 114/2026 del 15 settembre, emanata a seguito della pubblicazione della Circolare MEF n. 15 del 7 settembre 2026, contenente le istruzioni sulla formazione continua dei revisori legali per il triennio 2026-2028.

Il richiamo è particolarmente rilevante in quanto il MEF ha ribadito che il singolo revisore non può supplire a eventuali ritardi dell’Albo professionale trasmettendo direttamente al Ministero l’attestazione relativa alla partecipazione ai corsi. Per consentire che i crediti possano essere acquisiti dall’Amministrazione, è necessario che siano previamente comunicati dall’Albo che ha erogato la formazione.

Crediti formativi, la comunicazione spetta agli Albi

Per completezza, si ricorda che la Circolare MEF stabilisce che gli enti formatori e gli Albi professionali sono tenuti a trasmettere al Ministero i crediti formativi con cadenza almeno trimestrale. Per i crediti riferiti a una determinata annualità, la comunicazione può comunque essere effettuata entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo.

Proprio su questo passaggio interviene il Consiglio nazionale, chiedendo agli Ordini una maggiore tempestività nella gestione degli eventi richiesti in accreditamento e, in particolare, nella loro chiusura attraverso il caricamento dei partecipanti.

La corretta conclusione della procedura da parte dell’Ordine non rappresenta infatti un mero adempimento amministrativo. Da essa dipende la possibilità che i crediti maturati dal professionista siano effettivamente comunicati e registrati presso il MEF.

Il revisore non può inviare direttamente l’attestato al Ministero

Il punto sul quale il CNDCEC richiama maggiormente l’attenzione riguarda le conseguenze di eventuali ritardi nella comunicazione.

Il MEF ha infatti chiarito che, nel caso di corsi di formazione erogati dagli Albi professionali, il revisore non è in nessun caso legittimato a trasmettere autonomamente al Ministero l’attestazione di partecipazione, se i relativi crediti non sono stati prima comunicati direttamente all’Amministrazione dall’Albo interessato.

In altri termini, l’attestato in possesso del professionista non può essere utilizzato per sanare direttamente l’eventuale mancato o tardivo caricamento dei crediti da parte dell’Ordine. Da qui l’invito rivolto dal Consiglio nazionale agli Albi affinché gli eventi formativi vengano chiusi senza ritardi e siano caricati tempestivamente i nominativi dei partecipanti, evitando che una criticità nella gestione della procedura possa riflettersi sulla posizione formativa del singolo revisore.

Formazione continua: almeno 20 crediti all’anno

L’Informativa richiama inoltre le regole generali fissate dal MEF per il triennio 2026-2028. Il revisore iscritto al Registro deve conseguire almeno 20 crediti formativi ogni anno, dei quali almeno 10 nelle materie caratterizzanti la revisione legale comprese nel gruppo A del programma ministeriale. I restanti crediti possono essere maturati nelle materie dei gruppi B e C oppure in quelle relative alla sostenibilità del gruppo D.

Per i revisori abilitati all’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità l’obbligo sale invece a 25 crediti annuali, dei quali almeno 10 nelle materie del gruppo A e almeno 10 in quelle del gruppo D. Il MEF ha inoltre precisato che non sono previste deroghe, esenzioni o esoneri dall’obbligo formativo.

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