20 luglio 2019

Rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni: nuovi controlli

Autore: Redazione Fiscal Focus
Con l’informativa 70 del 19 luglio 2019 sono stati resi noti i nuovi controlli che l’Agenzia delle entrate effettuerà sull’apposizione del visto di conformità delle dichiarazioni e sono state implementate le istruzioni relative alla compilazione della sezione “VISTO DI CONFORMITÀ” del frontespizio dei modelli di dichiarazione da presentarsi nel 2019.

Visto di conformità non valido
In particolare, il visto di conformità non si considera validamente rilasciato, tra gli altri, nei seguenti casi:
  1. il professionista che lo rilascia non risulta iscritto nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati;
  2. il professionista che lo rilascia è iscritto nel predetto elenco ma non coincide con il soggetto persona fisica che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;
  3. il professionista che lo rilascia è iscritto nel predetto elenco ma non risulta “collegato” con l’associazione professionale o con la società di servizi o con la società tra professionisti che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica.

Viene altresì precisato che il professionista che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando il professionista è socio o associato del soggetto collettivo incaricato della trasmissione e quest’ultimo coincide con:
  • l’associazione o la società semplice costituita fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lettere a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998 (art. 1, comma 1, lett. a),del decreto 18 febbraio 1999);
  • la società commerciale di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lettere a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998;
  • la società tra professionisti (s.t.p.) disciplinata dall’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, di cui il professionista che appone il visto di conformità è uno dei soci;

Nuovi controlli automatici da parte dell’Agenzia
A partire da quest’anno sono stati implementati alcuni controlli automatici in sede di ricezione delle dichiarazioni da parte del servizio telematico Entratel, anche se limitati ad alcune delle ipotesi indicate nelle predette istruzioni, al fine di evitare rallentamenti nell’acquisizione delle dichiarazioni stesse.

Professionista che non risulta iscritto nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati
Le verifiche introdotte in fase di ricezione delle dichiarazioni accertano:
  • l’assenza del codice fiscale del professionista che ha rilasciato il visto di conformità nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle Direzioni regionali;
  • la presenza del nominativo del professionista nel predetto elenco informatizzato ma in stato “NON ATTIVO”.

In tali casi, la ricevuta telematica rilasciata dal servizio Entratel darà informazione circa l‘irregolarità del visto di conformità apposto dal professionista, con un apposito messaggio inserito nella sezione “SEGNALAZIONI” della ricevuta stessa. Di tale irregolarità verrà data comunicazione anche alla Direzione regionale competente per territorio dell’Agenzia delle entrate, la quale avrà a disposizione anche una nuova funzione nei propri applicativi in cui saranno visibili i codici fiscali dei professionisti che hanno vistato le dichiarazioni pur non essendo presenti nell’elenco informatizzato o che, seppur presenti, sono risultati “non attivi”.

Professionista abilitato ma non coincide con il soggetto persona fisica che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica
Il visto di conformità è considerato irregolare qualora il professionista che lo rilascia, pur risultando “ATTIVO” nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle Direzioni regionali, non coincida con la persona fisica che ha assunto l’impegno a trasmettere la dichiarazione.

Ed infatti, come ricordato nelle istruzioni alla compilazione dei modelli di dichiarazione, la dissociazione tra soggetto che trasmette la dichiarazione e professionista che appone il visto di conformità è possibile soltanto qualora quest’ultimo risulti “collegato” con uno dei soggetti diversi dalle persone fisiche ivi indicati, incaricato alla trasmissione della dichiarazione in via telematica.

Anche per tale fattispecie, la ricevuta telematica rilasciata dal servizio Entratel darà informazione circa l‘irregolarità del visto di conformità apposto dal professionista, con un apposito messaggio inserito nella sezione “SEGNALAZIONI” della ricevuta stessa. Tale irregolarità non verrà segnalata alla Direzione regionale competente per territorio dell’Agenzia delle entrate in quanto la stessa non riguarda i dati presenti nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle Direzioni regionali.

Professionista abilitato ma non risulta “collegato” con l’associazione professionale o con la società di servizi o con la società tra professionisti che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica
Per questa fattispecie nessuna verifica è stata prevista in fase di ricezione delle dichiarazioni, per cui il controllo sulla regolarità del rilascio del visto di conformità è demandato alla Direzione regionale competente per territorio.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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