30 novembre 2012

Rinnovo flash per professionisti

Tempi di attesa tra la fine di un contratto e il suo rinnovo più brevi anche negli studi professionali.
Autore: Redazione Fiscal Focus

L’accordo - È stato ridotto anche per i professionisti l’intervallo di tempo necessario per il rinnovo di un contratto a tempo determinato. In sostanza, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato fosse superiore o inferiore ai sei mesi, si potranno attendere rispettivamente 20 e 30 giorni per ripristinare il rapporto scaduto. Tale decisione è stata confermata avantieri, 28 ottobre, da un protocollo d’intesa firmato dalla Confprofessioni, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil.

I punti dell’intesa – Le motivazioni espresse congiuntamente dai firmatari dell’accordo sono mirate a garantire “una più agevole collocazione dei lavoratori interessati e, soprattutto, una maggiore tutela delle competenze”in carico al personale degli studi professionali. A ciò va ad aggiungersi l’intento di stabilire un rapporto più duraturo tra lo studio e i professionisti che vi lavorano con contratti a temine. Inoltre, i sottoscrittori del protocollo, firmando l’intesa, hanno altresì sottolineato il reciproco impegno ai fini della valutazione degli “effetti dell'accordo e a individuare causali legate alla specificità del settore, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale”. Infine, il parere del leader della Conferenza delle libere professioni, Gaetano Stella, è che si sia al cospetto di “uno strumento che risponde all'esigenza di flessibilità dei professionisti-datori di lavoro” e che dà garanzia di una “maggiore continuità, in un ottica di stabilizzazione e di fidelizzazione”.

L’iter della modifica - La disposizione è entrata in vigore lo stesso giorno ed è destinata a rendere attuative le norme presenti nel cosiddetto decreto Crescita, ossia il D.L. n. 83/2012. Siffatto provvedimento prevedeva che i Contratti collettivi nazionale di lavoro potessero decidere la riduzione della durata degli intervalli intercorrenti fra la scadenza di un rapporto di lavoro e l’attivazione dell’altro con un medesimo soggetto. La durata di questi stacchi temporali era stata stabilita dalla riforma del mercato del lavoro a 60 e 90 giorni. Conseguentemente Confindustria, Cgil, Cisl e Uil avevano firmato un accordo condiviso al fine di apportare modifiche correttive alla suddetta Legge n. 92/2012. Per concludere, è di pochi giorni la circolare n. 27 (7/11/2012) attraverso la quale il Ministero guidato da Elsa Fornero ha inteso illustrare ciascuna situazione, inerente ai contratti collettivi di qualsiasi livello, alla quale potrà essere applicata la contrazione dei tempi d’attesa. La circolare sottolinea che “un'interpretazione letterale del dettato normativo” impone di “riferire l'intervento esclusivamente ai soli termini ridotti previsti alla legge (20 e 30 giorni dalla scadenza del primo contratto)”.

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