20 settembre 2011

Riporto perdite fiscali: i chiarimenti dell’IRDCEC

Circolare n. 24/IR -

Autore: Redazione Fiscal Focus

La circolare n. 24/IR dell’Istituto di ricerca del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti del 14 settembre scorso

Il regime delle perdite fiscali è stato oggetto di osservazioni da parte dell’Istituto di Ricerca del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con la circolare n. 24/IR del 14 settembre scorso. Vari sono i punti analizzati: dalle modalità di riporto, all’ambito soggettivo, al termine per l’accertamento, fino alla decorrenza del nuovo regime.

Manovra estiva 2011- In primo luogo occorre rammentare le novità della manovra estiva 2011, in tema di riporto delle perdite fiscali. In particolare è l’art. 23, comma 9 del DL 98/11 convertito in legge 15 luglio 2011, n.111 che modifica l’art. 84 Tuir, ai primi due commi. Le perdite fiscali in un determinato esercizio possono essere computate negli esercizi successivi illimitatamente (non vige più il tetto dei cinque anni stabilito in precedenza), e con un importo annuo pari all’80% del reddito imponibile, prodottosi in ognuno.

I soggetti - Il nuovo regime del riporto delle perdite fiscali, così come riscritto dalla manovra correttiva estiva 2011, viene previsto esclusivamente per le società di capitali, i soggetti passivi Ires.
Se le nuove previsioni “costituiscono misure di sostegno alle imprese che, uscendo da una crisi economico finanziaria senza precedenti, si trovino ad avere ingenti volumi di perdite pregresse che potrebbero non essere utilizzabili nell’arco di un quinquennio”, così come si legge nella relazione governativa al DL 98/11 convertito in legge 15 luglio 2001, n. 111, escludendo i soggetti Irpef, si verifica però una contraddizione palese.

I soggetti Irpef- Perché escludere questi soggetti Irpef che si trovano nella stessa situazione di crisi dei soggetti passivi Ires? Si legge nella circolare che la scelta di escluderli, è dovuta principalmente al fatto che le perdite fiscali che hanno una certa entità, sono quelle realizzate da società di capitali ed enti commerciali. Questi hanno maggiore interesse all’abolizione del tetto temporale dei 5 anni per riportare in avanti le perdite fiscali.

Riporto perdite- Nell’art. 84, comma 1, Tuir non è stata toccata la possibilità di usare la perdita in misura tale che l’imposta corrispondente al reddito imponibile, sia compensata con eventuali crediti d’imposta ritenute alle fonte/a titolo d’acconto, versamenti in acconto ed eccedenze ai sensi dell’art. 80 Tuir. Non modificando questa previsione, viene così prevista la possibilità di usare la perdita riportata anche in misura inferiore all’80% del successivo reddito, compensandola con crediti, ritenute ed eccedenze. Ma solo se il 20% del reddito del periodo d’imposta successivo non sia sufficiente ad assorbire i crediti, ritenute, versamenti e eccedenze. Così si legge nella circolare n. 24/IR del 14 settembre scorso.

Decorrenza- Mancando un regime transitorio, la problematica maggiore riguarda la decorrenza delle nuove disposizioni e l’applicazione o meno della nuova disciplina alle perdite pregresse, quelle cioè maturate fino al 2010 e ancora utilizzabili. La soluzione che prospetta l’istituto di Ricerca del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, è quella di applicare le nuove regole ai sensi del novellato art. 84 Tuir, anche alle perdite realizzate prima del periodo di imposta 2011.

Rettifica perdite riportate in avanti- Per le perdite riportate in avanti senza limiti temporali, sorge il problema della decorrenza del termine per l’accertamento che concerne i periodi di imposta chiusi in perdita. Ricordando una sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, sezione IV, la n. 18 del 12 giugno 2007, per cui la perdita va accertata in base al periodo di imposta di determinazione ed indicazione quale riportabile e i termini per misurarne l’entità coinciderebbero con quelli per accertarne la natura, l’Istituto di Ricerca concorda con questa affermazione, stabilendo così che “la perdita è la risultante della somma algebrica tra i componenti positivi e quelli negativi del periodo d’imposta cui si riferisce”.

Le conseguenze su altri istituti- L’Istituto di ricerca nella circolare in oggetto analizza anche gli effetti del nuovo regime del riporto delle perdite fiscali su altri istituti come il consolidato fiscale nazionale, il regime di trasparenza fiscale, la disciplina sulle società di comodo e la liquidazione della società.

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