27 giugno 2018

Risposte del CNDCEC a quesiti degli ordini

Pronto Ordini nr 46/2018, 63/2018 e 101/2018

Autore: Ester Annetta
Nella sezione Pronto Ordini del sito istituzionale del CNDCEC sono state pubblicate le risposte ad alcuni quesiti formulati dagli Ordini. In particolare si tratta di due quesiti in tema di iscrizione all’Albo e di uno in tema di attività di consulenza tecnica prestata su designazione del giudice.

Un primo quesito relativo all’iscrizione è quello formulato dall’Ordine di Pavia (P.O. 46/2018) con riguardo alla possibilità che un iscritto nei cui confronti sia stata disposta la sospensione per morosità possa chiedere la cancellazione dall’Albo.
Il CN ha risposto che la previsione contenuta nel Regolamento della funzione disciplinare territoriale da esso approvata ed in vigore dal 1° giugno 2015 stabilisce il divieto di richiedere la cancellazione dall’Albo per l’iscritto nei cui confronti sia pendente un procedimento disciplinare e fino alla conclusione dello stesso. Ciò al fine di evitare che la cancellazione diventi un mezzo per sottrarsi alla sanzione.

Nello stesso senso è la previsione ricavabile dall’interpretazione della norma contenuta nell’art. 38 del D.Lgs. 139/2005 che, nel vietare il trasferimento di un iscritto da un Albo all’altro in pendenza di un procedimento disciplinare (operazione che, necessariamente, presuppone la cancellazione dal primo Albo e la nuova iscrizione nel secondo) implicitamente vieta la possibilità di cancellazione.

Tuttavia, precisa il CN, le indicate previsioni si riferiscono all’ipotesi in cui il procedimento disciplinare sia ancora pendente; qualora, invece, esso si sia già concluso con la comminazione della sanzione della sospensione, tenuto conto che la finalità ultima della relativa procedura è proprio quella di arrivare alla cancellazione dell’iscritto ove persista la sua morosità, può validamente ritenersi che la richiesta di cancellazione possa essere accolta, fermo restando il recupero delle somme dovute in Capo al Consiglio dell’Ordine (e al cui mancato pagamento, tuttavia, l’Ordine non può subordinare la declaratoria di cancellazione).

In ogni caso il provvedimento di sospensione segnerà il curriculum dell’iscritto e, pertanto, verrà valutato tra ai fini del giudizio sulla condotta irreprensibile che il D. Lgs. 139/2005 richiede ai fini dell’eventuale successiva richiesta di reiscrizione da parte dello stesso professionista.

Al tema dell’iscrizione si ricollega, ancora, il quesito formulato dall’Ordine di Latina (P.O. 63/2018), in relazione alla possibilità che l’iscritto interessato da un procedimento disciplinare ancora pendente possa chiedere la cancellazione dalla sezione speciale dell’Albo di una Società tra Professionisti di cui sia socio unitamente ad altri due professionisti non interessati dallo stesso procedimento, tenuto conto che per detta società si è già provveduto alla cancellazione dalla CCIAA.

Il CN ha risposto per l’ammissibilità della richiesta, tenuto conto che essa riguarda la società e non il singolo professionista. E ciò anche nel caso in cui il professionista sottoposto a procedimento disciplinare sia amministratore o liquidatore della società stessa.

Col quesito formulato dall’Ordine di Livorno (P.O. n. 101/2018) si domanda, infine, se gli iscritti nella sezione “esperti contabili” dell’Albo possano essere iscritti nell’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio presso il Tribunale.

A riguardo il CN rileva che ai sensi dell’art. 15 delle disp. att. al c.p.c. possano essere iscritti nell’Albo dei CTU solo coloro che siano, tra l’altro, forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia e siano iscritti nelle rispettive associazioni professionali, dovendosi con tale ultima espressione intendere gli iscritti all’albo professionale.

Tuttavia, precisa ancora il CN, ai sensi del successivo art. 22 delle stesse disp. att., il giudice può scegliere i CTU anche al di fuori degli iscritti al relativo albo, all’uopo sentendo preventivamente il Presidente del Tribunale e motivando i motivi della scelta.
Ciò comporta dunque che, - sebbene, tra l’altro, l’ordinamento professionale (art. 1 comma 3 del D. Lgs. 139/2005) preveda espressamente che gli incarichi di ausiliario del giudice rientrino nella competenza tecnica dei soli iscritti alla sezione A dell’Albo - l’esperto contabile possa svolgere l’incarico di CTU su incarico discrezionale conferitogli dal giudice ex art. 22 disp.att. cpc.
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