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Prestazioni occasionali - La risoluzione 49/E/2013 ha previsto che i rimborsi spese percepiti dai lavoratori autonomi occasionali non sono tassabili come redditi diversi. Se la prestazione è a titolo gratuito, il documento di prassi apre la strada verso la semplificazione dei complessi adempimenti che riguardano i rimborsi spese, tuttavia questa semplificazione non si applica ai professionisti.
Gli adempimenti dei professionisti - I lavoratori autonomi come anche i professionisti e i loro committenti devono effettuare adempimenti contabili complessi. In particolare la circolare 28/E/2006 ha previsto che chi effettua il servizio deve intestare la fattura al committente indicando gli estremi del professionista, il committente deve poi inviarne copia al professionista e quest'ultimo includere le spese “prepagate” tra i compensi nella fattura emessa per il servizio effettuato. Dopo aver ricevuto tale fattura, l'impresa committente può dedurre l'intero costo sostenuto, comprensivo dei rimborsi spese. L'articolo 54, comma 5, del Tuir stabilisce, peraltro, che le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono in tali casi integralmente deducibili se addebitate in fattura dal professionista.
Il D.L. semplificazioni - Si inserisce nel contesto, l'articolo 29 del Ddl semplificazioni in esame al Senato. Nell’ottica degli interventi di semplificazione, l’articolo 29 specifica che le prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente, non costituiscono compensi in natura per i professionisti che ne usufruiscono.
I professionisti, pertanto, non devono “riaddebitare” in fattura tali spese al committente, e non possono considerare il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo. Trattandosi di una mera partita di giro, non vi sono effetti negativi in termini di gettito per l'Erario. Non vengono menzionate le spese di viaggio, per le quali non sono previsti limiti di deducibilità e a cui appare, comunque, opportuno estendere la semplificazione operativa.
Le osservazioni IRDCEC - La norma tiene conto delle osservazioni fatte dalla circolare 1/2008, dall'Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, secondo cui la disciplina vigente complica gli adempimenti contabili e amministrativi dei soggetti interessati senza comportare vantaggi né in termini di gettito né in termini antielusivi.
Presunzione dei compensi – In merito alla gratuità della prestazione, questa potrebbe tuttavia essere contestata in sede di accertamento. La sentenza 1915 del 2008 della Cassazione ad esempio (relativa a un soggetto che aveva ricoperto la carica di amministratore di una Srl e di due condomini senza la previsione di un compenso) ha affermato la legittimità dell'avviso di accertamento con il quale si presumeva la percezione dei compensi in considerazione della manifesta antieconomicità del comportamento posto in essere, in quanto si trattava di attività complesse, impegnative e di responsabilità, in più il contribuente non aveva “offerto prova della gratuità dei mandati né di altri elementi idonei ad escludere la realizzazione di reddito fiscalmente rilevante”.