8 ottobre 2012

Sinistri: rimborsati anche i compensi chiesti e non ancora ottenuti

Al professionista incidentato spettano, oltre ai rimborsi assicurativi, anche quelli inerenti alle parcelle che a causa dei danni non ha potuto riscuotere.
Autore: Redazione Fiscal Focus

La sentenza - Con la sentenza n. 1354/12 la Corte di Cassazione, Terza sezione civile, stabilisce che un professionista, considerato parte lesa in un incidente stradale, ha diritto a un risarcimento calcolato sia alla luce delle dichiarazioni relative agli ultimi tre periodi d’imposta sia sulla base dei compensi chiesti ai clienti, ma evidentemente non riscossi a causa di un rallentamento dell’attività professionale da imputare alle conseguente fisiche derivanti dal sinistro.

Il caso – Un ragioniere commercialista toscano ha avanzato ricorso avverso la sentenza n. 1854/2005 pronunciata dalla Corte d’Appello di Firenze il 19 dicembre del 2005. Tale sentenza riconosceva al professionista la liquidazione del danno “in lire 98 .41 3.820, oltre spese di lite”, risultato questo che evidentemente non aveva esaudito le aspettative del ricorrente. Il gravame presentato si sviluppava su tre motivi. Con il primo il professionista lamentava la “violazione e falsa applicazione dell'art.4 del d.l. 23 dicembre 1976 n. 857; motivazione insufficiente e contraddittoria sul tema del reddito prodotto-artt. 360 n.3 e n.5 c.p.c.”; con il secondo motivo il ricorrente segnalava, in riferimento alle medesime norme del primo punto, una “motivazione insufficiente e contraddittoria sul tema del danno per invalidità permanente”; mentre con il terzo motivo la doglianza del ragioniere si riferiva a una “motivazione insufficiente e contraddittoria sul tema del danno odontoiatrico e conseguente richiesta risarcitoria”.

Il parere della Suprema Corte – In definitiva, secondo la Cassazione, può essere accolto solo il primo motivo, cassando così la sentenza impugnata e rinviandola alla Corte d’Appello di Firenze che dovrà decidere sulle spese giudiziali. Per quanto riguarda gli altri due motivi, il ricorso è rigettato. Vediamo brevemente le motivazioni degli Ermellini. Il parere della Suprema Corte è che i giudici d’Appello, calcolando l’ammontare da risarcire al ragioniere commercialista, siano entrati in “contrasto con l’orientamento giurisprudenziale […] secondo il quale, gli incrementi patrimoniali detraibili con ragionevole previsione del lavoro svolto, pur se non ancora introitati al tempo del sinistro o nei tempi precedenti e come indicati all'interessato, vanno considerati”. Per tale ragione, i giudici di legittimità hanno ritenuto accoglibile il primo motivo. Il secondo punto invece è stato rigettato, in quanto, pur tenendo conto della professione e dell’età del ricorrente, e considerando l’influenza negativa sul reddito futuro, non sono emersi dati di entità tale da poter giustificare le richieste del professionista. Infine, per quel che concerne il terzo motivo, la Suprema Corte ha confermato il parere del giudice d’Appello, il quale ritiene “che nel caso in esame mancava completamente la prova del nesso di causalità tra i danni odontoiatrici denunciati ed il sinistro”.

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