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La delibera e i chiarimenti - L’Associazione nazionale commercialisti ricorda che con una delibera dello scorso 31 gennaio pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio, il Consiglio dei Ministri posticipava al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio 2012 di quelle società di capitali che sono state colpite e danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. La sigla sindacale rileva però non pochi dubbi interpretativi che, tempestivamente segnalati, non hanno ricevuto pronta risposta dalla sede governativa. Pertanto, non facendosi distrarre dalle vicende elettorali esterne e interne alla categoria, l’associazione intende richiamare l’attenzione del governo sul caso.
I soggetti interessati – Assurgendo al ruolo di mediatore tra chi chiede chiarezza e chi deve darne, l’Associazione nazionale dei commercialisti ha raccolto i dubbi di quanti sono interessati ai contenuti della delibera e si è fatta promotrice delle loro istanze. I punti essenziali riguardano i soggetti interessati e gli ambiti ai quali applicare la proroga. Nel primo caso, la delibera indica quali soggetti beneficiari della proroga le imprese che abbiano subito danni dovuti al terremoto. Ma quali sono questi danni? Come devono essere valutati e certificati? La prima istanza riguarda quindi una chiara richiesta di delucidazioni in merito alla definizione del danno che poi va a designare un’impresa nella veste di beneficiaria della proroga. Oltre al danno bisognerà considerare anche la data di chiusura dell’esercizio. La delibera fa riferimento a imprese con esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, dimenticandosi però delle società con esercizio non coincidente con l’anno solare.
I territori coinvolti – Una volta appurato a quali soggetti si rivolge la delibera, bisognerà valutare dove queste imprese sono ubicate e se quel territorio è ricompreso nelle aree che si considerano colpite dal sisma. Il parere dell’Associazione nazionale dei commercialisti è che il governo dovrebbe specificare in maniera inopinabile, senza dare spazio a divaganti interpretazioni, le zone geografiche interessate. La sigla sindacale sottolinea infatti che già in passato vi erano state delle modifiche, in quanto alla lista dei Comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° giugno 2012, se ne erano aggiunti altri con provvedimenti successivi.
Che cosa viene prorogato? – Che cosa viene prorogato? Domanda abbastanza lecita, in quanto a parere dell’Anc la delibera in questione non specifica “se la proroga concessa implichi di fatto lo slittamento del pagamento dell’Ires e dell’Irap al giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, ovvero al 16.10.2013”.
Altri dubbi – Infine, ad aggiungersi alla rosa di istanze che pretendo risposta, v’è quella inerente i “termini di pagamento nel nel caso delle società partecipanti al consolidato fiscale: cosa accade se alcune rientrano tra quelle danneggiate dal sisma e, quindi, soggette a proroga e altre no?”. Su questi punti la sigla sindacale si è detta pronta a impiegare tutti i mezzi dei quali dispone per ottenere gli opportuni chiarimenti.