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Le imprese individuali, anche familiari o coniugali e le società di persone e assimilate, che nell’anno precedente a quello in corso, non abbiano ottenuto ricavi superiori a determinate soglie limite (di € 400.000 per le prestazioni di servizi e € 700.000 per tutte le altre attività) possono tenere e conservare i soli registri contabili rilevanti ai fini dell’IVA (registro delle fatture emesse, degli acquisti e dei corrispettivi), da integrare con le operazioni non rilevanti ai fini IVA ma comunque rilevanti per la determinazione del reddito d’impresa (art. 18 del D.P.R. n. 600/1973).
Si tratta di un’opzione che sembrerebbe comportare un notevole risparmio di costi amministrativo – gestionali di primo acchito, ma gli adempimenti contabili che attengono alla sfera civile e che, a prescindere dal regime fiscale in essere, si concretizzano, innanzitutto, nella tenuta del libro giornale e del libro degli inventari non lo sono del tutto.
Diversamente dalle norme tributarie, le quali prevedono registri contabili differenti in relazione, tra gli altri, al volume d’affari, alla forma giuridica e alle dimensioni dell’impresa, le norme del codice civile disciplinano in generale i libri obbligatori e le modalità con cui gli stessi devono essere redatti e conservati.
L’art. 2214 cod. civ. obbliga tutti gli imprenditori che esercitino un’attività commerciale alla tenuta di una contabilità seppur minima (libro giornale e libro degli inventari), da integrare con altre scritture contabili in ragione della natura e delle dimensioni dell’impresa, cui si aggiungono le c.d. scritture giuridiche, ossia la corrispondenza commerciale (originali di fatture, lettere ricevute e dalle copie di quelli spediti).
Nell’ambito delle disposizioni civilistiche, quindi, non opera il distinguo tra contabilità ordinaria e contabilità semplificata e, seppur è vero che gli adempimenti contabili delle società di persone risultano attenuati rispetto a quelli prescritti per le società di capitali, ciò non comporta la loro completa rimozione, dato che l’unica eccezione espressamente prevista dal Codice Civile è quella relativa alla categoria del piccolo imprenditore, esonerato dall’obbligo di tenere le scritture contabili ex 2214 cod. civ. in considerazione dell’organizzazione embrionale dell’impresa facente capo prevalentemente allo stesso.
Nonostante ciò, la prassi societaria tende a “sorvolare” sugli obblighi contabili civili, ottemperando solo a quelli di natura fiscale, che consentono alle società di persone in contabilità semplificata la tenuta di una contabilità meno complessa e meno costosa.
Anche le verifiche compiute dalla Guardia di Finanza, essendo dirette a contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale, hanno ad oggetto la regolarità dei soli registri IVA, i quali pertanto risultano, il più delle volte, essere gli unici ad essere correttamente tenuti e conservati dalle imprese minori che adottano la contabilità semplificata.
Tuttavia, se da un lato l’adempimento degli obblighi contabili fiscali consente di evitare le sanzioni che possono derivare dall’attività di controllo e di accertamento svolta dal Fisco, dall’altro non può sottacersi che, in ambito civilistico, l’obbligo generale ex art. 2214 cod. civ., posto a carico dell’imprenditore che svolge attività commerciale, assolve, come si vedrà, a ben altre finalità.
Omessa tenuta delle scritture contabili civilistiche – Vi è responsabilità degli amministratori per l’omessa tenuta delle scritture contabili civilistiche? Il Codice Civile non prevede sanzioni specifiche per la violazione degli obblighi contabili civilistici, ma si limita a stabilire una generica responsabilità solidale degli amministratori verso la società per l’adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale (art. 2260 cod. civ.).
Sicuramente la totale assenza della contabilità o la tenuta della stessa in modo sommario, si traduce in una violazione di specifici obblighi di legge idonei ad arrecare un pregiudizio al patrimonio sociale, che può ragionevolmente esporre gli amministratori al rischio di un’azione di responsabilità nei confronti degli stessi (in base a quanto disposto dall’art. 2260 cod. civ.) e, conseguentemente, all’eventualità di dover far fronte a ingenti richieste risarcitorie.
Per completezza d’argomento si evidenzia altresì che, accanto all’azione sociale di responsabilità, si colloca altresì l’azione generale di risarcimento del danno esperibile dal singolo socio ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.
In tal senso, pur nel silenzio del dato legislativo, si ritiene applicabile anche nell’ambito delle società di persone un’azione individuale di responsabilità in base ai principi generali in tema di responsabilità per fatto illecito, ciò significa che anche il singolo socio può agire per chiedere l’accertamento della responsabilità dell’amministratore negligente e pretendere il risarcimento del danno direttamente ricevuto in dipendenza del comportamento colposo o doloso dello stesso.
Omessa tenuta delle scritture contabili civili e fallimento - L’aspetto più critico conseguente alla violazione degli obblighi contabili civilistici attiene agli effetti civili e penali previsti dal R.D. 267/1942 (Legge Fallimentare). In caso di dichiarazione di fallimento delle società (di persone commerciali), l’amministratore che abbia violato l’obbligo di tenuta delle scritture contabili può essere chiamato a rispondere del delitto di bancarotta semplice documentale (art. 217, secondo comma, Legge Fallimentare) ovvero, nei casi di sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri e delle scritture contabili, del più grave delitto di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, primo comma, n. 2 Legge Fallimentare).
È necessario, al riguardo, richiamare il principio fermo e consolidato presso la giurisprudenza delle sezioni penali della Corte di Cassazione per cui il regime di contabilità semplificata non comporta l’esonero dell’obbligo ex art. 2214 cod. civ. di tenuta dei libri e delle scritture contabili per quanto riguarda sia gli effetti civili, che quelli penali della legge fallimentare dal momento che «l’art. 18 del D.P.R. n. 600/73, che ammette una contabilità semplificata per i contribuenti minori, fa salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto», ossia proprio quegli obblighi regolati dall’art. 2214 cod. civ.
I giudici di legittimità hanno quindi espressamente chiarito che «la scelta legislativa di una esenzione della completa tenuta della contabilità a fini fiscali è frutto di consapevole e discrezionale determinazione politica, incensurabile in sede giudiziale, avendo espressamente la norma fatte salve le diverse disposizioni normative» che, quindi, trovano applicazione a prescindere dal regime fiscale scelto dalla società.
Da ciò e dalle considerazioni già espresse nel corso della trattazione sull’autonomia della disciplina fiscale rispetto a quella civile, deriva che, se la società fallisce e i libri contabili richiesti dal Codice Civile sono introvabili, l’amministratore non può giustificarsi sostenendo di aver aderito al regime di contabilità semplificata e risulta, pertanto, in ogni caso esposto al pericolo concreto di vedersi contestata l’ipotesi di bancarotta documentale.
Alla luce delle considerazioni finora espresse, fa sapere la Fondazione nazionale commercialisti, non dovrebbero più sussistere incertezze in merito alla necessaria presenza (almeno) del libro giornale e del libro degli inventari anche nelle società di persone in contabilità semplificata.