7 maggio 2018

Società tra professionisti: il CNDCEC chiarisce i requisiti per l’iscrizione all’albo

Autore: Ester Annetta

La Legge di Stabilità 2012 (L. 183/2011) ha consentito, com’è noto, la costituzione di società tra professionisti (STP), uno strumento che consente di andare oltre la consueta formula dello studio associato, ammettendo anche la partecipazione di soci iscritti a ordini professionali diversi o anche non iscritti affatto (purché il loro contributo sia riservato esclusivamente a prestazioni tecniche o investimenti).

Il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34, contenente il “Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183”, ne ha poi delineato gli elementi caratteristici e la disciplina, prevedendo, altresì, l’obbligo della loro iscrizione in una sezione speciale degli albi professionali: Art. 8 – Obbligo di iscrizione - “La società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.”

Più nello specifico, con riferimento ai requisiti di composizione, l’art. 10 della indicata Legge di Stabilità 2012 ha stabilito, al 4° comma, che: “Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

  • a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
  • b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di DUE TERZI nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi.”

Intervenendo in relazione alla frazione numerica ed al quorum richiesto per configurare la società come STP il CNDCEC ha chiarito che detti requisiti sono altresì necessari ai fini dell’iscrizione della stessa nell’apposita Sezione dell’Albo.
Rispondendo, infatti, al quesito formulato con il Pronto Ordini n. 319/2017, lo scorso 30 aprile il Consiglio ha precisato che l’iscrizione all’Albo delle STP non può essere consentita ove esse non presentino contemporaneamente i seguenti requisiti:

  1. maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti per teste;
  2. maggioranza dei 2/3 per quote di partecipazione al capitale sociale dei soci professionisti;
  3. maggioranza dei 2/3 per voti nelle deliberazioni assegnata ai soci professionisti.

Secondo il Consiglio Nazionale, infatti, la lettera del suindicato art. 10 comma 4 va intesa nel senso che occorre che la maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti deve ricorrere congiuntamente sia per teste che per quote societarie, indipendentemente dalla forma societaria assunta dalla STP; e che le quote societarie (la partecipazione al capitale) dei professionisti devono essere tali da determinare la maggioranza di 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci.

Secondo tale interpretazione, dunque, come già aveva avuto modo di indicare in precedenti occasioni, il Consiglio ha ribadito che, “a contrario”, deve intendersi che abbia inequivocabilmente natura di società tra professionisti quella in cui risulti una maggioranza dei due terzi sia riguardo al numero dei soci professionisti (c.d. maggioranza per teste) che riguardo alle quote sociali dei medesimi (c.d. maggioranza per quote).

Pertanto, solo ove ricorra la contemporaneità di tali requisiti sarà possibile l’iscrizione delle STP nell’apposita sezione dell’Albo.

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