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La Legge di Stabilità 2012 (L. 183/2011) ha consentito, com’è noto, la costituzione di società tra professionisti (STP), uno strumento che consente di andare oltre la consueta formula dello studio associato, ammettendo anche la partecipazione di soci iscritti a ordini professionali diversi o anche non iscritti affatto (purché il loro contributo sia riservato esclusivamente a prestazioni tecniche o investimenti).
Il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34, contenente il “Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183”, ne ha poi delineato gli elementi caratteristici e la disciplina, prevedendo, altresì, l’obbligo della loro iscrizione in una sezione speciale degli albi professionali: Art. 8 – Obbligo di iscrizione - “La società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.”
Più nello specifico, con riferimento ai requisiti di composizione, l’art. 10 della indicata Legge di Stabilità 2012 ha stabilito, al 4° comma, che: “Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:
Intervenendo in relazione alla frazione numerica ed al quorum richiesto per configurare la società come STP il CNDCEC ha chiarito che detti requisiti sono altresì necessari ai fini dell’iscrizione della stessa nell’apposita Sezione dell’Albo.
Rispondendo, infatti, al quesito formulato con il Pronto Ordini n. 319/2017, lo scorso 30 aprile il Consiglio ha precisato che l’iscrizione all’Albo delle STP non può essere consentita ove esse non presentino contemporaneamente i seguenti requisiti:
Secondo tale interpretazione, dunque, come già aveva avuto modo di indicare in precedenti occasioni, il Consiglio ha ribadito che, “a contrario”, deve intendersi che abbia inequivocabilmente natura di società tra professionisti quella in cui risulti una maggioranza dei due terzi sia riguardo al numero dei soci professionisti (c.d. maggioranza per teste) che riguardo alle quote sociali dei medesimi (c.d. maggioranza per quote).
Pertanto, solo ove ricorra la contemporaneità di tali requisiti sarà possibile l’iscrizione delle STP nell’apposita sezione dell’Albo.