1 marzo 2018

Sovraindebitamento e rapporti di lavoro: l’analisi della FNC

Autore: ESTER ANNETTA

Le sorti dei rapporti di lavoro e dei crediti maturati dai lavoratori nell’ambito delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012 sono il fulcro del nuovo studio elaborato dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, intitolato, appunto, “La gestione dei rapporti di lavoro nell'ambito dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento”, pubblicato ieri sul suo sito.

Il documento – redatto dai ricercatori Cristina Bauco, Debora Pompilio e Alessandro Ventura – si sofferma, in particolare sulla crisi dei debitori non fallibili che rivestono, al contempo, la qualifica di datori di lavoro, al fine di individuare quali siano gli strumenti dagli stessi accessibili per gestire i rapporti di lavoro dipendente e le eventuali eccedenze di personale in caso di crisi da sovraindebitamento.

Partendo, innanzitutto, dalla disamina dei nuovi strumenti introdotti dalla citata L. 3/2012, che ha sostanzialmente posto rimedio alla storica disparità di trattamento esistente tra gli imprenditori ammessi alle procedure concorsuali e coloro che ne erano esclusi (nei cui confronti erano stati tuttavia già diretti interventi normativi, a seguito delle modifiche apportate alla legge fallimentare: si pensi, in particolare, all’introduzione del concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f., finalizzati a favorire la conservazione dei mezzi organizzativi dell’impresa in stato di crisi e a garantirne, ove possibile, la sopravvivenza sul mercato, mediante procedimenti basati su accordi tra debitore e creditori), il documento ne traccia una panoramica, evidenziandone il comune presupposto (lo stato di sovrindebitamento) e le caratteristiche specifiche. Si tratta, nel dettaglio: dell’accordo di composizione della crisi; del piano del consumatore e della liquidazione del patrimoni.

Escludendosi il secondo rimedio (il piano del consumatore) in ragione del diverso presupposto soggettivo che lo governa (si tratta, infatti, di una misura concessa al solo sovraindebitato-consumatore che, come tale, non può dunque essere datore di lavoro), lo studio si preoccupa di esaminare gli effetti degli altri due rimedi sui rapporti di lavoro in essere con il datore di lavoro da cui venissero adottati, posto che la legge n. 3/2012 non contiene previsioni in merito alla gestione dei rapporti pendenti (in specie quelli di lavoro) né per il caso che l’esito finale dell’applicazione degli stessi sia la cessazione dell’attività d’impresa, né qualora sia invece resa possibile la sua continuazione.

In assenza di interventi giurisprudenziali chiarificatori delle conseguenze giuslavoristiche che l’adozione dei nuovi strumenti di soluzione della crisi da sovraindebitamento comporterebbe, lo studio tende a supportare la sostenibilità della tesi secondo cui sarebbero applicabili tanto i principi vigenti nell’ambito delle più note procedure concorsuali (il fallimento, in primis), ma anche l’ordinaria disciplina civilistica prevista per i datori di lavoro in stato di crisi.

Da qui, dunque, l’applicabilità (secondo i nuovi schemi introdotti dai decreti attuativi del Jobs Act) degli ammortizzatori sociali, in particolare la Cassa Integrazione Guadagni prevista per i casi in cui all’impresa in crisi residui reale capacità produttiva e possibilità di salvaguardia dei livelli occupazionali. Pertanto, il datore di lavoro sovraindebitato che intendesse sospendere i rapporti di lavoro in essere nell’ambito delle procedure di cui alla legge n. 3/2012, potrebbe domandare l’intervento della cassa integrazione a condizione che ci siano reali possibilità di salvaguardia dell’occupazione tramite la continuazione diretta dell’attività di impresa o anche indiretta, cioè tramite trasferimento d’azienda (i rapporti di lavoro in tal ultimo caso proseguiranno con il datore di lavoro cessionario senza che l’operazione impatti sui livelli occupazionali in termini negativi).

Lo stesso dicasi per quanto riguarda la possibilità di ricorso ai nuovi fondi di solidarietà, disciplinati dagli artt. 26 e ss., d.lgs. n. 148/2015, finalizzati ad assicurare ai lavoratori impiegati nei settori che “non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I” del d.lgs. n. 148/2015, ovvero quelli non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, una tutela nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le stesse cause previste dalla normativa per il ricorso alla CIG ordinaria o straordinaria (si tratta dei: Fondi di solidarietà bilaterali, detti “inpsizzati” o a bilateralità “spuria”, costituiti dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e dei suoi due “sottotipi”, il Fondo territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Fondi di solidarietà “facoltativi”, ovvero quelli che possono essere istituti anche “in relazione a settori di attività e classi di ampiezza dei datori di lavoro che già rientrano nell’ambito di applicazione della CIG”; nonché i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, detti a “bilateralità pura”, che sono quelli dell’artigianato e della somministrazione di lavoro, ovvero dei fondi interprofessionali; e il Fondo di solidarietà residuale, che dal 1 gennaio 2016 ha assunto la nuova denominazione di Fondo di integrazione salariale).

Circa l’ipotesi di continuazione indiretta dell’attività di impresa tramite trasferimento d’azienda, in linea generale, il datore di lavoro che nella procedura di composizione della crisi opti per tale soluzione, sarà assoggettato alla disciplina generale prevista dall’art. 2112 c.c. che attribuisce al lavoratore un’ampia tutela che si concretizza nella garanzia di continuità del rapporto di lavoro in capo al cessionario, nella conservazione di tutti i relativi diritti acquisiti e nella responsabilità solidale del cessionario per i debiti del cedente. Ci si domanda, allora, se sia ammissibile anche per il datore di lavoro in crisi da sovraindebitamento la flessibilizzazione delle garanzie codicistiche prevista per talune categorie di soggetti in crisi che facciano ricorso alle procedure concorsuali con finalità conservative e non liquidatorie, ai sensi dell’art. 47, comma 4-bis, legge n. 428/1991, norma che espressamente si rivolge alle aziende: a) per le quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell’articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675; b) per le quali sia stata disposta l’amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell’attività; b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo; b-ter) per le quali vi sia stata l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.

Anche qui, in assenza di qualunque alcun esplicito rinvio, da parte della L.3/2012, a disposizioni lavoristiche, si ritiene che l’applicabilità del suddetto regime derogatorio anche alle imprese sopraindebitate sia possibile accostandole non tanto a quelle sottoposte a concordato preventivo (ipotesi sub b-bis) ma, in senso più ampio, a quelle “per le quali sia stato accertato o stato di crisi aziendale” (ipotesi sub a).

Si porrebbe tuttavia il problema di verificare la riconducibilità alla fattispecie appena indicata dei datori di lavoro non rientranti nel campo di applicazione CIG, nonché di quelli che pur rientrandovi non siano in condizione di farne ricorso. In proposito – secondo lo studio - si potrebbe operare un’interpretazione estensiva della lett. a), comma 4-bis, art. 47, legge n. 428/1991, volta a sostenere che l’accertamento da parte del Ministero di casi di crisi aziendali, non sia l’unico modo perché siano verificate le condizioni previste dalla predetta disposizione per la derogabilità all’art. 2112 c.c. L’accertamento giudiziale del sovraindebitamento oltre al suo successivo controllo, potrebbero essere reputate circostanze idonee a far sì che i datori di lavoro con tale status giuridico siano attratti nel campo di applicazione dell’art. 47, comma 4-bis, assimilazione che sembra coerente con la direttiva comunitaria 2001/23 che all’art. 5, comma 3, “estende la possibilità degli stati membri di affidare alla contrattazione collettiva la possibilità di modulare le condizioni di lavoro applicabili in caso di cessione di azienda anche nel caso in cui il cedente sia in una situazione di grave crisi economica, purché sia dichiarata da una pubblica autorità e sottoposta al controllo giudiziale”. In considerazione di ciò si può dunque concludere che alle imprese “sovraindebitate” per le quali sia stata disposta l’omologazione con decreto (stato di crisi accertato da una pubblica autorità), possa trovare applicazione l’art. 47, comma 4-bis, della legge n. 428/1990 concernente la derogabilità all’art. 2112 c.c., sempreché, attraverso lo strumento del trasferimento d’azienda, tali imprese abbiano raggiunto un accordo volto al mantenimento, almeno parziale, del proprio standard occupazionale.

Questi, in sintesi, le interpretazioni fornite dal documento circa le modalità di gestione del lavoro nella crisi di impresa sovraindebitata, almeno nelle more che sia concluso il progetto di riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, avviato dalla Commissione Rordorf nel 2015 e culminato nell’approvazione della legge delega n. 155/2017, e che sia dunque istituita una procedura unitaria e coerente atta a trovare applicazione nei confronti di qualsiasi debitore e che si contemperi con un’adeguata disciplina lavoristica.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy