31 marzo 2015

Sovraindebitamento. Il ricorso dei commercialisti

Esclusione dei ragionieri dal registro: Cndcec ricorre contro il decreto ministeriale
Autore: Redazione Fiscal Focus

Il decreto e il ricorso - Lo scorso 27 gennaio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che stabilisce i requisiti per l’iscrizione agli Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento, ossia quell’intervento emanato dal Ministero della Giustizia di concerto con il MISE e con il MEF avente a oggetto il regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. Questo decreto esclude dall’iscrizione i ragionieri commercialisti regolarmente appartenenti alla Sezione A - Commercialisti dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ai sensi del decreto legislativo n. 139/05, art. 34. E proprio per annullare questa parte del decreto, il Consiglio nazionale guidato da Gerardo Longobardi ha fatto ricorso al TAR del Lazio in data 26 marzo 2015.

Le ragioni del ricorso - Sul punto sono intervenuti di recente i due consiglieri nazionali con delega a questa specifica materia, Felice Ruscetta e Maria Rachele Vigani. I due consiglieri hanno spiegato che il presente ricorso “si è reso necessario perché tra i requisiti per l’iscrizione al registro degli organismi costituiti da parte di enti pubblici, deputati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, indicati nel decreto ministeriale, c’è il possesso di laurea magistrale, o di titolo di studio equipollente, in materie economiche o giuridiche. Come denunciamo da settimane, questa norma rende impossibile ai 35 mila ragionieri privi di laurea magistrale iscritti agli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, di accedere al registro e di svolgere un’attività professionale per la quale sono sia abilitati che preparati. Contestualmente alla presentazione del ricorso stiamo comunque interloquendo con il Ministero della Giustizia affinché si possa arrivare ad una modifica del DM. Un’interlocuzione sul cui esito positivo siamo fiduciosi”.

Il punto – Illustrate le ragioni che hanno spinto il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili verso la presentazione del ricorso, lo stesso organo di rappresentanza della categoria ha altresì chiesto al TAR del Lazio di fissare in maniera sollecita un’udienza per discutere della controversia, quindi annullare i provvedimenti contestati. Nel proprio ricorso, il Consiglio nazionale ha avanzato la propria contestazione in merito alla formulazione del regolamento, giudicata infatti erronea nel punto in cui indica quale requisito di accesso all’elenco dei soggetti ammessi a ricoprire la qualifica di gestore della crisi da sovraindebitamento un generalizzato obbligo di possesso della laurea specialistica: in questa parte, inoltre, manca l’estensione a regime derogatorio ai ragionieri commercialisti iscritti nella sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. A parere del Consiglio nazionale, questa palese mancanza da parte del Legislatore “concretizza un’irragionevole e ingiustificata disparità di trattamento” a danno esclusivo dei ragionieri commercialisti.

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