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Premessa - Presa di posizione della Fondazione Nazionale Commercialisti sulla controversa questione relativa all’esclusione dal meccanismo dello split payment dei professionisti con ritenuta d’acconto. Nel comunicato stampa diffuso ieri, in risposta alle numerose richieste di chiarimento sulla questione ricevute da iscritti alla categoria, viene avallata la tesi secondo cui anche i professionisti assoggettati a ritenuta a titolo di acconto sono esclusi dall’applicazione dello split payment.
La norma di riferimento – Lo split payment, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, prevede, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, che l'imposta sia versata dagli enti della stessa P.A. secondo modalità e termini fissati con decreto del ministro dell'Economia.
Il nuovo art. 17 –ter, co. 2, D.P.R. 633/1972, esclude dall’applicazione dello split payment “i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito”.
In riferimento al dato normativo, il dubbio che si pone, spiega nella sua nota la Fondazione, è se la predetta esclusione debba valere solo per i compensi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o anche per quelli che scontano la ritenuta a titolo d’acconto.
Sulla questione avevamo ritenuto che la volontà del Legislatore fosse quella di escludere dall’ambito applicativo dello split payment anche i professionisti soggetti a ritenuta a titolo di acconto, sebbene la formulazione della norma appaia alquanto infelice (vedi Split payment: esclusi i professionisti con ritenuta d’acconto).
I chiarimenti della FNC – Con il comunicato stampa diffuso ieri, la FNC avalla la tesi da noi sostenuta, tenendo conto più della lettura consequenziale delle parole usate dal legislatore, nonché della ratio ispiratrice della norma.
Con una simile interpretazione, afferma la FNC, ci si accorge che è possibile confermare l’esclusione dello split payment nei confronti dei professionisti soggetti a ritenuta d’acconto. Questa, del resto, pare la lettura maggiormente conforme alla volontà del legislatore.
In ogni caso - si legge nella nota della Fondazione - pur ritenendo questa l’interpretazione più corretta, sarebbe quanto mai auspicabile un chiarimento definitivo da parte dell’Amministrazione finanziaria, dal momento che siamo di fronte ad una norma formulata in maniera forse troppo frettolosa.
Spese prepagate - In un nostro recente intervento abbiamo evidenziato i chiarimenti forniti dall’Amministrazione Finanziaria (C.M. 31/E/2014) sulla recente modifica introdotta dall’10 del D.Lgs. semplificazioni fiscali (D.Lgs. 175/2014, entrato in vigore dal 13.12.2014), la quale prevede che le prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista che ne usufruisce (vedi Spese prepagate: escluse le spese di trasporto).
Sulla questione è intervenuta la Fondazione Nazionale Commercialisti (FNC) con un documento del 15.01.2015.
Evidenzia la FNC che la norma “di semplificazione”, con efficacia dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2015, ripristina in buona sostanza il trattamento fiscale precedente al D.L. n. 223/2006, espungendo dall’ordinamento quella disciplina che, con carattere di specialità e in modo asistematico, sanciva l’imponibilità, quale compenso in natura, delle spese di vitto e alloggio “prepagate” dal committente, nonché la loro integrale deducibilità.
La questione su cui la FNC pone la massima attenzione è la mancata estensione del predetto regime anche alle spese di viaggio, con l’effetto di trattare spese simili nella sostanza in maniera diversa, dunque in contrasto la ratio semplificatrice del Decreto.
Si ricorda infatti che l’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 31/E/2014 ha negato tale possibilità, dato l’esclusivo riferimento della nuova norma alle “prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande”, rendendo impossibile l’applicazione nell’ipotesi di prestazioni diverse, quali ad esempio le spese di trasporto, ancorché acquistate direttamente dal committente.
Sottolinea la FNC che l’interpretazione dell’Agenzia risulta in palese contrasto con i principi che hanno ispirato il legislatore delegato nell’attuazione della delega sulle semplificazioni fiscali. E infatti ritenere le spese prepagate dal committente diverse da quelle di vitto e alloggio sottoposte, ancora oggi, alla complessa procedura amministrativo-contabile dettata dalla C.M. 28/E/2006 vanificherebbe gli obiettivi di semplificazione perseguiti dalla delega e farebbe “uscire dalla finestra” quello che l’art. 10 del D.Lgs. n. 175/2014, dopo anni di attesa, ha fatto finalmente “entrare dalla porta”.