30 gennaio 2015

Split payment: professionisti con ritenuta fuori

Confermata l’interpretazione della Fondazione Nazionale Commercialisti
Autore: Fondazione Nazionale Commercialisti

Con il meccanismo dello split payment, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, e in particolare dalla lettera b) del co. 629 della Legge 190/2014, (che ha introdotto il nuovo art. 17 – ter nel D.P.R. 633/1972, rubricato “Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici”), si prevede per le cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici ivi indicati che l'imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi secondo modalità e termini fissati con decreto del ministro dell'Economia.

Dunque, al cedente/prestatore viene erogato l’importo del corrispettivo indicato in fattura al netto dell’Iva, la quale è corrisposta all’erario direttamente dal soggetto pubblico beneficiario delle cessione/prestazione: è quest’ultimo che, in luogo del fornitore, provvede al versamento dell’imposta.

Due i casi di esclusione previsti dalla norma: le operazioni per i quali l'ente pubblico acquirente è debitore d'imposta in quanto soggetto all’inversione contabile, nonché i compensi erogati ai professionisti per i quali si applica ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

In merito a tale ultima esclusione, con il Comunicato stampa diffuso il 19.01.2015 come Fondazione avevamo ritenuto conforme alla ratio della norma l’interpretazione estensiva di quanto disposto dall’art. 17 –ter, co. 2, D.P.R. 633/1972 il quale prevede l’esclusione dall’applicazione dello split payment per “i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito”.

Il tenore letterale della norma sollevava dubbi in merito alla possibilità di estendere la predetta esclusione anche ai compensi che scontano la ritenuta a titolo di acconto e faceva intendere che fosse applicabile solo per i compensi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta.

A nostro avviso, l’equivoco sorgeva da una non corretta lettura consequenziale delle parole usate dal legislatore, nel senso che la parola “imposta”, fonte di tanti equivoci, deve essere legata alle parole “sul reddito” e non invece alle parole “ritenute alla fonte a titolo di…”.

Arriva ora la conferma dell’Agenzia delle Entrate nel corso dell’incontro con la stampa specializzata del 29.01.2015 (Telefisco 2015 del SOLE24ORE).

In tale occasione, in risposta alla domanda se l’esclusione ex art. 17 –ter, co. 2, D.P.R. 633/1972 possa essere estesa anche ai compensi che scontano la ritenuta a titolo di acconto, l’Amministrazione Finanziaria ha ritenuto aderente alla volontà del Legislatore tale possibilità e ha confermato di conseguenza l’esclusione dei professionisti con ritenuta d’acconto dall’applicazione del meccanismo dello split payment.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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