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La lunga vicenda legislativa iniziata con il del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, recante: «Norme di attuazione e coordinamento e transitorie del codice di procedura penale», che ha tra l’altro istituito la figura dell’amministratore giudiziario quale soggetto designato dall'autorità giudiziaria per la custodia e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, si arricchisce di un nuovo capitolo.
Dopo che il D.Lgs. 4 febbraio 2010, n. 14 ha istituito l’Albo degli amministratori giudiziari presso il Ministero della Giustizia ed il successivo D.I. n. 160/2013 ha approvato il Regolamento che detta disposizioni in materia di iscrizione all’Albo, lo scorso 11 febbraio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Direttoriale del Responsabile per i sistemi informatizzati del Ministero della Giustizia recante “Modalità di tenuta ed accesso all'Albo degli amministratori”, con cui sono state quindi fissate le specifiche tecniche per l'inserimento dei dati previsti nella “parte pubblica” (contenente i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'amministratore giudiziario, la sezione dell'Albo nella quale è iscritto e l'ordine professionale di appartenenza) e nella “parte riservata” (accessibile soltanto a magistrati, dirigenti delle cancellerie penali e delle segreterie della Procura della Repubblica ed al Direttore dell’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata o suo delegato, in quanto contiene l’indicazione degli incarichi ricevuti dall'amministratore giudiziario, dell’autorità che li ha conferiti con specifica della data di attribuzione e cessazione, degli acconti e del compenso finale ricevuti) nonché le modalità d’accesso a quest’ultima.
Pertanto il richiedente che intende presentare domanda di iscrizione all’Albo dovrà preventivamente identificarsi tramite il Portale dei Servizi Telematici e quindi accedere alla propria area riservata, attraverso la quale potrà compilare la domanda – che dev’essere munita di firma digitale - ed allegare i documenti richiesti. Il tutto comporterà l’apertura di un fascicolo informatico personale su cui l’iscritto sempre accedendo dalla propria area riservata) potrà ancora intervenire durante la fase istruttoria della domanda per integrare la documentazione.
La tenuta e l’aggiornamento dell’Albo avvengono pertanto esclusivamente per via telematica.
Per iscrizione all'Albo è dovuto un contributo di 100,00 euro, la cui ricevuta andrà allegata alla domanda; un uguale importo è dovuto annualmente a titolo di contributo per la tenuta dell’Albo stesso.