4 aprile 2013

Stp e forme societarie

Una fotografia delle possibili scelte
Autore: Redazione Fiscal Focus

Forme di società - Ora le stp ci sono, ma ancora altri dubbi emergono in merito. Ad esempio, quale forma societaria può essere considerata preferibile? E quali sono le regole amministrative da applicare alle neonate società? Ebbene, nel primo caso la legge istitutiva delle società tra professionisti, ossia la Legge n. 183 del 2011, consente la costituzione di qualsiasi forma societaria congeniale alle esigenze dei soci, vale a dire che una stp può avere forma di società di persone, società di capitali e società cooperative, inoltre si può prendere in considerazione anche la nuova srl a capitale minimo. Ciò detto, è necessario tener presente che per ognuna di tali tipologie societarie bisognerà specificare nella ragione sociale il carattere professionale. A ben vedere, le forme societarie che possono essere utilizzate sono le seguenti: società semplice (Sstp); società in nome collettivo (Snctp); società in accomandita semplice (Sastp); società a responsabilità limitata (Srltp e anche Srlstp e Srlcrtp); società in accomandita per azioni (Sapatp); società per azioni (Spatp); società cooperativa (Scooptp). Il numero dei soci varia a seconda del tipo societario per il quale si è optato, in linea generale possono essere un minimo di 1 nelle società di capitali; minimo 2 nelle società di persone; minimo 3 nelle cooperative. Per quel che concerne le decisioni, poi, se sono presenti soci investitori, ai professionisti spettano i due terzi dei voti. Come si è potuto constatare, è possibile altresì optare per la forma cooperativa.

La società di persone – In merito alla società di persone, per gli studi professionali associati è preferibile optare per la società semplice. Una simile formula societaria permette una più precisa gestione della responsabilità dei soci in merito alle obbligazioni della stessa società. Ovviamente un tale giudizio emerge dal confronto con le società in nome collettivo. Ciò è avvalorato dall’articolo 2267 del Codice civile, in base al quale rispondono delle obbligazioni sociali della società semplice anche i soci che hanno agito in nome e per conto della società. La responsabilità quindi grava su tutti i soci, fatta eccezione nel caso in cui vi sia un patto preliminare che preveda un’alternativa distribuzione della responsabilità.

Le società di capitali – Altra forma societaria plausibile è quella di capitali che prevede la limitazione della responsabilità dei soci, anche se si potrebbe incorrere nelle difficoltà di distribuire acconti sui dividendi, consuetudine che è propria degli studi associati. Tra le società di capitali, quella che più si adegua a una società tra professionisti potrebbe essere la srl perché ad ogni socio è affidato un ruolo e un peso nell’ambito della gestione. Le norme statutarie applicabili sono in sostanza quelle che hanno alla base il principio unanimistico per la votazione delle decisioni societarie o che affidano a un singolo socio diritti vantaggiosi quali quello di veto, di nomina o a una non proporzionale divisione degli utili.

Le spa – Al contrario delle srl, nelle spa i soci sono coinvolti solo per l’assemblea di bilancio. Questa formula risulta vantaggiosa soprattutto per quegli studi che necessitano di organi di controllo e di gestione, in quanto vi è una maggiore presenza patrimoniale.

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