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Il principio di cassa - Vi sono ancora molte perplessità in merito alla determinazione del reddito delle società tra professionisti, anche se la bozza del regolamento di attuazione arriverà tra poco in Gazzetta Ufficiale. Il dubbio che è recentemente emerso riguarda la base imponibile Irap che, dal momento che mancano precise disposizioni, si calcolerà come differenza tra l'ammontare dei corrispettivi percepiti e l'ammontare dei costi inerenti sostenuti, vale a dire applicando il ‘principio di cassa’. L’assenza di norme mirate è peraltro sottolineata dalla relazione di accompagnamento al provvedimento attuativo, che conferma la mancanza di un regolamento tributario e contributivo per le Stp.
Il reddito delle Stp - A questo genere di società, pertanto, sono applicabili le norme disposte dagli articoli 53 e 54, D.P.R. n. 917/1986 (Tuir). In tal senso l’attuazione del ‘principio di cassa’ si determina alla stregua di una contrapposizione tra i compensi percepiti e i costi inerenti sostenuti, tenendo presente la possibilità di integrare voci quali ammortamenti e/o trattamento fine rapporto dipendenti. Ciò è attuabile perché, in primis, il provvedimento che dà applicazione all’art. 10 della Legge n. 183/2011 stabilisce la formazione di una società tra professionisti laddove vi siano almeno tre soci, dei quali due siano iscritti a un Albo professionale. Queste società devono adottare la forma collettiva che di solito si attribuisce alle attività commerciali. Un secondo aspetto che rende attuabile l’applicazione del suddetto ‘principio di cassa’ va individuato nella circostanza in cui si ritiene che il reddito prodotto dagli esercenti attività professionali non debba essere considerato d'impresa qualora sia assente un'attività istituita ai sensi dell'art. 2238 c.c. Questo genere di reddito dovrà quindi esser valutato quale reddito da lavoro autonomo, così come stabilito dall'art. 2222 c.c. in riferimento al contratto d’opera. In aggiunta, non essendovi comunque una normativa specifica per la valutazione del reddito delle Stp, si fa altresì riferimento alla risoluzione n. 118/E/2003. Le Entrate, tramite siffatto documento di prassi, hanno stabilito che “l'esercizio in forma comune dell'attività di avvocato, realizzato utilizzando il nuovo modello societario della Stp, deve pertanto, essere ricondotto nell'ambito del lavoro autonomo”. Da ciò ne consegue che “i redditi prodotti dalle Stp costituiscono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 49 del Tuir, poiché a essi si applica la disciplina dettata per le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma comune di arti e professioni di cui all'art. 5, comma 3, lett. c) del medesimo Testo unico”.
Il calcolo del reddito - Detto questo, si consideri comunque che anche le società tra professionisti costituite nella forma giuridica di società a responsabilità limitata hanno l’obbligo di redazione del bilancio, ai sensi dell'art. 2423 e dell'art. 2478-bis c.c. In questo caso però, rispettando quanto stabilito dagli artt. 53 e 54 del Tuir, nella determinazione del reddito prodotto bisognerà aver presente anche i corrispettivi incassati, oltreché le spese e gli oneri sostenuti, in luogo del «principio della competenza». Ne consegue che l’Irap verrà calcolata seguendo le disposizioni dell’articolo 8 del relativo decreto, precludendo la possibilità di applicare il «principio di derivazione» dei dati di bilancio. Mentre, per concludere, nella determinazione del valore della produzione netta sarà opportuno valutare i valori riconosciuti ai fini fiscali, così che il reddito verrà definitivamente calcolato con la partecipazione ridotta di specifici costi, come quelli delle autovetture, di cui all'art. 164 del Tuir.