29 maggio 2013

Stp i chiarimenti dei cdl

Nell’atto costitutivo niente attività prevalente, così la stp viene iscritta in tutti gli albi e avrà maggiore certezza disciplinare.
Autore: Redazione Fiscal Focus

La circolare e la norma - Lo scorso 24 maggio la Fondazione studi dei consulenti del lavoro ha pubblicato la circolare n. 6, attraverso la quale si interroga sulle novità che il decreto ministeriale dello scorso 8 febbraio 2013 ha introdotto in materia di società tra professionisti. La suddetta disposizione, attuativa dell’articolo 10, comma 10, della Legge n.183/11, è entrata in vigore lo scorso 22 aprile, dopo esser stata pubblicata il 6 dello stesso mese nella Gazzetta Ufficiale n. 81. In sostanza, attraverso il provvedimento sono state dettate le linee guida per lo svolgimento in modalità associata delle prestazioni professionali proprie degli iscritti agli ordini.

La normativa - Il provvedimento, come abbiamo visto, dà operatività a una legge, la L. n. 183/11, che sostanzialmente abrogava il divieto dell’esercizio di attività professionali in forma societaria. Con la medesima disposizione si annullava quindi anche il regio decreto n. 1815/39, attraverso il quale era consentita la forma associata solo tra soggetti iscritti allo stesso albo. È ormai chiaro a tutti, invece, che con la nuova normative le società tra professionisti potranno essere sia di stampo meramente monodisciplinare, vale a dire che svolgono un solo genere di attività professionali legate al medesimo Albo, sia di tipo multidisciplinare, che quindi operano in diversi ambiti coinvolgendo due o più Albi professionali. Anche sulla forma societarie v’è ampio possibilità di scelta, nel senso che i professionisti potranno optare per qualsiasi tipologia esistente e procedere in ogni caso secondo quanto disposto dall’articolo 10 della già citata Legge n. 183/11. A ben vedere, quindi, i professionisti potranno scegliere tra società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata anche con socio unico, società per azioni, in accomandita per azioni e società cooperative. Inoltre, affinché questo genere di società possano definirsi ‘professionali’, sarà opportuno rispettare il peso decisionale dei soci professionisti, vale a dire che il numero di questi e la loro partecipazione al capitale sociale dovrà sempre avere la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. In aggiunta, si consideri che l’indicazione di società tra professionisti dovrà essere contenuta nella denominazione sociale della società. Il socio che vi partecipa, infine, non potrà partecipare ad altre stp.

La circolare dei cdl - Il varco aperto dai consulenti del lavoro, posto che la materia meramente normativa ha già avuto ampio spazio nel panorama professionale, ha inteso soffermarsi su quei punti che appaiono ancora poco chiari, ossia il trattamento fiscale e l’assoggettabilità a fallimento. In merito al trattamento fiscale, i consulenti del lavoro sottolineano che qualora si decidesse di adottare un modello societario diverso dalle società semplici, allora il reddito prodotto dalle stp risulterebbe qualificabile alla stregua di reddito di lavoro autonomo. Ciò si verificherebbe anche in presenza di stp di capitali, generando di conseguenza l’assoggettamento a ritenuta d'acconto nella misura del 20%. "Ciò comporterebbe l'esclusione dal campo di applicazione dell'Ires e l'imputazione per trasparenza ai soci, compresi quelli non professionisti", spiegano i consulenti nella circolare. Per quel che concerne l’Irap, le stp vi risultano soggette nella stessa misura degli studi professionali. L’altro punto finora poco chiaro, quello del trattamento previdenziale, è stato altresì affrontato dalla Fondazione studi guidata da Rosario De Luca. Secondo i ricercatori di categoria, dunque, appare quanto mai opportuno assoggettare i compensi fatturati al contributo integrativo del 4%. In merito poi alla crisi e all’indebitamento, la circolare ritiene che la società professionale possa avere accesso al nuovo istituto della composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla Legge n. 3/2012 non configurando nella veste di attività commerciale. Da ciò dipende infine la sistemazione delle crisi derivanti da situazioni di sovraindebitamento non assoggettabili a differenti procedure concorsuali. Per concludere, in riferimento al regime disciplinare, i cdl sottolineano che la stp risponde in concorso con il professionista se la violazione deontologica è attribuibile a ben definite indicazioni ricevute dalla medesima società. Nella circolare, la Fondazione studi ribadisce che sul punto i chiarimenti sono abbastanza esigui, soprattutto per le società multidisciplinari. Pertanto il consiglio dei ricercatori di categoria è quello di non evidenziare nell'atto costitutivo, la prevalenza di un'attività professionale rispetto alle altre. Procedendo in tal senso, infatti, si otterrà una maggiore certezza in termini disciplinari, in quanto la società dovrà essere iscritta a tutti gli albi di appartenenza dei soci professionisti.

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