18 aprile 2013

Stp: modello societario e trattamento fiscale

Innanzi al silenzio normativo, si fa strada una possibile soluzione in base alla forma societaria.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Le Stp e i nodi da sciogliere - Dal prossimo lunedì 22 aprile il decreto ministeriale 34/2013 diverrà operativo. Ciò vuol dire, come abbiamo visto nei giorni scorsi, che i professionisti potranno riunirsi in società professionali o multidisciplinari e avvalersi altresì di soci finanziatori. Contestualmente sono però emersi ancora dei nodi che né il suddetto decreto emanato dal Ministero della Giustizia, di concerto con Ministero dello Sviluppo economico, né la legge sulla riforma delle professioni hanno saputo o potuto sciogliere. Uno di questi punti da chiarire riguarda il trattamento fiscale e contributivo. Come risolvere il vulnus? Probabilmente partendo dalla scelta della forma societaria.

Il silenzio normativo
- Come abbiamo visto, la questione sul trattamento fiscale e contributivo appare come una vera e propria aporia alla quale nessun provvedimento ha finora saputo dare una risposta. Le norme in vigore tacciono, non avendo basi sulle quali formulare la soluzione da adottare. La norma primaria, ossia il famigerato articolo 10 della Legge n. 183/2011, di tutto si è occupato, tranne che di dare una direttiva in merito a tali questioni. Mancando una base normativa, neanche il recente decreto del Ministero della Giustizia ha saputo che pesci prendere, continuando pertanto a tacere su un punto che invece esige chiarimenti, tanto più che la data di operatività si fa sempre più vicina.

Il caso degli avvocati - L’unica categoria professionale che ha messo in cantiere una disciplina in grado di parare le spalle nei punti carenti del citato decreto è stata quella forense. Gli avvocati infatti, nel redigere la propria riforma, hanno pensato a una delega conferita all’esecutivo e finalizzata a dare una disciplina fiscale e contributiva alle aggregazioni tra legali. In sostanza, l’articolo 5, comma 2, lettera l, della Legge n. 247/2012 delinea il sistema di qualificazione dei redditi prodotti dalla società tra avvocati, classificandoli quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali. Purtroppo però una simile opzione, che dà lumi generali sul trattamento fiscale e contributivo, sembra non prendere in alcuna considerazione l’incompatibilità che potrebbe insorgere proprio tra tale qualificazione dei redditi e la forma civilistica societaria scelta dai soci professionisti. A ben vedere, già con la risoluzione 118/E/2003 l’Amministrazione Finanziaria aveva proposto una siffatta interpretazione includendo, tra i redditi di lavoro autonomo, i redditi prodotti dalla società tra professionisti, costituite ai sensi del D.Lgs. n. 96/2001). Però all’epoca della pubblicazione della risoluzione non era ancora stata emanata la legge di riforma delle professioni, quindi non v’era un corpus normativo col quale fare i conti per quel che concerne la compatibilità. Infatti, sia la Legge n. 183/11 che il D.M. 34/13 chiariscono che vi possono essere, oltre ai soci professionisti, anche soci di capitale. Ciò quindi rende le vecchie disposizioni delle Entrate, così come le scelte degli avvocati, incompatibili con le recenti norme citate, in quanto distinguevano i redditi professionali con natura di redditi di lavoro autonomo da quelli di partecipazione quali redditi di capitale.

La scelta della forma societaria –
Abbiamo accennato che una possibile soluzione all’impasse, o meglio, al vuoto normativo, potrebbe essere una scelta oculata della forma societaria. In primis, è necessario tener presente che sia il decimo articolo della legge di riforma delle professioni sia il recente decreto ministeriale che ne attua le disposizioni consentono la creazione di società destinate allo svolgimento di prestazioni professionali. Questo è il fulcro dei provvedimenti. I modelli societari che i professionisti soci possono scegliere sono annoverati nel titolo V e VI del Codice civile, tra quelli i soci dovranno effettuare la propria preferenza. Ma questo significa che tra le scelte di cui si ha disposizione v’è anche la possibilità di optare per la società di capitali. A questo punto, tenendo altresì presenti gli illustrati casi di incompatibilità con le passate disposizioni, sembra chiaro che la scelta più fedele alla forma societaria adottata sia quella di mantenere in presenza di una società di capitali la sua tassazione ordinaria. Poi, per concludere, in merito al trattamento previdenziale, una proposta plausibile sarebbe quella di imporre un contributo sui redditi prodotti e sul volume della società, ciò però in virtù delle quote partecipative dei soci professionisti.

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