6 settembre 2012

Stp: novità in arrivo

Il Ministero della Giustizia ha recepito le indicazioni del Consiglio di Stato
Autore: Redazione Fiscal Focus

Le novità sulle Stp - In merito alle società tra professionisti il Consiglio di Stato, con il parere n. 3127/2012 dello scorso luglio, aveva espresso la propria favorevole posizione, pur sottolineando determinate modifiche da apportare al testo del Regolamento sulle Stp sul quale il Ministero guidato da Paola Severino si è messo prontamente al lavoro. Il Regolamento, che andrà ad attuare l’articolo 10 della Legge n. 183/2011, dovrà focalizzarsi su nuovi punti da elaborare o rivedere quali, ad esempio, un maggior grado di trasparenza per quel che concerne i soci di capitale, un sistema disciplinare collegato in maniera diretta e incontrovertibile agli ambiti operativi nei quali svolgono le attività i soci professionisti e dettagli specifici per quel che concerne l’incompatibilità dovuta alla partecipazione a più società.

L’iter – In ogni caso, anche se il regolamento dovesse uscire nell’immediato dalla fauci produttive del Ministero della Giustizia, per costituire le società i professionisti e i potenziali soci di capitale dovranno attendere. E già, perché l’iter al quale sarà soggetto il testo non si conclude con il vaglio ministeriale. Innanzitutto bisogna tener presente che il regolamento non sarà solo frutto del lavoro dei tecnici della Severino, in quanto sarà opportuna una previa concertazione con il team del Ministero dello Sviluppo economico e successivamente il vaglio della Corte dei Conti. Solo dopo aver superato ciascuna di tali tappe, il Regolamento sulle Società tra professionisti potrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale e ciò potrebbe avvenire all’incirca entro la metà del prossimo mese. Ora, nonostante i sei mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 14/11/11 siano decorsi a maggio, l’emanazione del decreto potrà in ogni caso avvenire in maniera regolare, poiché si è al cospetto di un termine ordinatorio.

Sulla trasparenza – Come abbiamo visto, uno dei punti sui quali si dovrà ridiscutere il regolamento concerne la questione della trasparenza per i soci di capitale. L’organo consultivo del governo aveva indicato l’opportunità di modificare gli obblighi di informazione della società. Le buone nuove in merito riguardano il fatto che il cliente che si rivolge alla Stp avrà il diritto di formulare espressa richiesta affinché la prestazione di cui necessita venga affidata a un professionista o al team dei professionisti soci da lui scelto. Ora la possibilità di opzione dovrà essere garantita al cliente concedendogli la visione sia dell’elenco dei soci professionisti sia quello dei soci di capitale. Perché illustrare il doppio elenco? Ebbene, la motivazione risiede nel fatto che in questo modo il cliente sarà libero di valutare l’eventualità che vi siano conflitti d’interesse in maniera preliminare all’esecuzione della consulenza. In aggiunta a tali modifiche inerenti la trasparenza, si andranno a rafforzare i requisiti di “moralità e onorabilità” in possesso dei soci d’investimento, applicando criteri di valutazione estremamente selettivi.

Soci a più Stp – Originariamente solo ai soci d’investimento era riconosciuta la possibilità di prender parte a più d’una società. In seguito siffatta facoltà venne abrogata, estendendo ai soci d’investimento la limitazione prevista per i professionisti, ossia la possibilità di partecipare a una sola società, punto peraltro già presente nella legge di riferimento all’art. 10, comma 6, della Legge n. 183/2011, dove si sottolinea che “la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti”. Il parere dell’organo consultivo del governo però ha segnalato l’urgenza di apportare ulteriori chiarimenti, in quanto ritiene che le affermazioni della citata legge siano generiche e non delineano in maniera netta i termini di questo principio di incompatibilità.

Il sistema disciplinare
– In ultima analisi, un’altra questione sulla quale i consiglieri di Palazzo Spada hanno posto l’accento riguarda il regime disciplinare al quale la Stp dovrà fare riferimento. Anche in questo caso il Consiglio di Stato pretende una maggiore chiarezza, in quanto la disposizione sita nel Regolamento, in base alla quale le Stp rispondono al sistema disciplinare relativo all’ambito dell’attività prevalente, non garantisce una determinazione netta del settore professionale di appartenenza in base al quale risalire al codice deontologico, quindi al regolamento disciplinare.

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