19 gennaio 2015

Stp: partenza a rallentarore!

Autore: Redazione Fiscal Focus

Lo studio elaborato dalla Fondazione dottori commercialisti lo scorso 15 gennaio 2015 si prefigge di esaminare alcune delle ipotesi maggiormente ricorrenti nell’evoluzione degli attuali studi professionali in STP.

A un anno dalla pubblicazione del D.M. n. 34/2013, sono 193 le società tra professionisti iscritte nel registro delle imprese, a partire dal mese di aprile 2013. Questi i dati forniti da Unioncamere alla Fondazione dottori commercialisti. Dagli stessi emerge, inoltre, la prevalenza delle società di capitali sulle società di persone e più precisamente del tipo societario della s.r.l.

Tra le società di capitali, infatti, non risultano società per azioni, ma esclusivamente S.r.l., di cui 4 con socio unico e 2 semplificate. Tra le società di persone prevale la S.a.s. con 34 società iscritte, rispetto alle 31 S.n.c. e alle 13 società semplici.

La scarsa diffusione della STP va sicuramente imputata alle lacune della L. n. 183/2011, ma soprattutto l’assenza di indicazioni precise in merito al trattamento fiscale da adottare per il reddito prodotto dalla STP.

Secondo una recente presa di posizione dell'Agenzia delle Entrate (Nota n. 954-64127/2014 del 9 maggio 2014) le STP non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del codice civile e, pertanto, sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto, salvo le deroghe ed integrazioni previste dalla disciplina speciale contenuta nella legge n. 183/2011 e nel regolamento attuativo (D.M. n. 34/2013).

Ne consegue che anche per le STP trovano applicazione le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del TUIR, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d’impresa, non rilevando in alcun modo, ad avviso delle Entrate, l'esercizio dell’attività professionale, e al contrario risultando determinante ai fini della classificazione del reddito, la circostanza che tali società operino tramite una veste giuridica societaria.

Detto ciò, sono molti nella pratica i casi in cui i professionisti sentono la necessità di esercitare l’attività professionale in forma societaria.

La Fondazione ha considerato e analizzato le diverse casistiche, fornendo un utile strumento di analisi a supporto di tali studi.

Cessione e conferimento dello studio professionale - In ordine alla cessione a titolo oneroso, l’emersione del concetto della c.d. azienda professionale relativamente agli studi di grandi dimensioni consentirebbe di ritenere valido il conferimento dello studio professionale nella STP, a fronte del quale il professionista previa valutazione anche dell’avviamento e della clientela, riceverebbe quote di partecipazione nella società conferitaria, con applicazione dei criteri declinati per i conferimenti in natura e delle disposizioni dettate in tema di trasferimento di azienda, nei limiti di compatibilità.

Evoluzione di società di mezzi o servizi in STP - L’evoluzione in STP di una società di mezzi precedentemente costituita dai professionisti associati di studio e l’evoluzione in STP della società di servizi tra i medesimi costituita sono fenomeni frequenti nella pratica. L’evoluzione delle strutture societarie in discorso comporterà una modifica dell’atto costitutivo e dell’oggetto sociale, qualora si riscontri coincidenza causale tra i tipi societari della società di partenza e della società di arrivo.

In questo caso, l’evoluzione verso una STP “pura” costituita secondo i tipi societari delle società di capitali, dovrebbe comportare sia un mutamento dell’oggetto sociale in termini di esclusività così come stabilito nella legge n. 183/2011 e nel D.M. n. 34/2013, pur potendo essere ricomprese le attività complementari e strumentali rispetto all’esercizio della professione, sia il contestuale adeguamento statutario a tutte le previsioni di cui all’art. 10 della legge n. 183/2011.

Laddove accanto alla società di mezzi esistesse uno studio professionale individuale o un’associazione professionale costituita tra gli stessi soci e si intendesse evolvere anche tali strutture in STP, il procedimento appare maggiormente complesso, all’uopo occorrendo oltre alla modifica dell’oggetto sociale un successivo conferimento dello studio nella STP.

In conclusione, la questione della trasformazione dell’associazione professionale in STP è questione delicata e conduce ad esiti differenti a seconda della qualificazione che si fornisce al fenomeno “studio associato”. In quest’ottica, va messo in luce che tali associazioni operano effettivamente secondo schemi e regole differenti.

Dunque, non essendo possibile ricondurre l’associazione professionale ad uno schema tipizzato, la disciplina applicabile, in via del tutto prudenziale, potrebbe essere quella recepita negli statuti richiedendo, pertanto, una valutazione del caso concreto.

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