17 aprile 2013

Stp: pesi e misure tra i soci

I 2/3 vanno ai professionisti, nessuna decisione senza questa maggioranza.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Il ruolo dei soci – Chi sono questi soci che andranno a costituire una società tra professionisti? Ebbene, la componente obbligatoria affinché una società possa dirsi professionale sono ovviamente i professionisti, spesso a queste figure si associano i soci di capitale, ossia i cosiddetti finanziatori. Quindi vediamo che, in primis, i soci di una stp devono essere dei professionisti che siano iscritti a Ordini e collegi; qualora un professionista sia stato precedentemente espulso da un Albo, allora questi non potrà partecipare alla società in veste di professionista. Poi possono rientrare tra la rosa dei soci di una stp anche i soggetti non professionisti, la cui funzione ha finalità dirette a prestazioni meramente tecniche. Ora, su questo punto la norma non dà delucidazioni tali da permettere una chiara descrizione di simili soggetti; quel che è certo è che si tratterebbe di ruoli di supporto alle prestazioni professionali che la società dovrebbe svolgere oppure di soci-amministratori che gestiscono e amministrano la società stessa. Poi può partecipare in qualità di socio qualsiasi cittadino di ciascun Paese Ue che sia in possesso di un titolo di studio abilitante allo svolgimento di una professione. Infine, si menziona i soci di capitale, ossia quelle figure che non rivestono alcun ruolo professionale, ma partecipano in quanto finanziatori della società.

Voti e soci – Ora, considerate le diverse fattispecie di soci, vien da chiedersi quale sarà il rispettivo peso all’interno dell’assetto societario. Peseranno di più gli investimenti o le professionalità? Obiettivo del decreto ministeriale n. 34/2013 è quello di dar forza ai soci professionisti, onde evitare che un maggiore spazio agli investitori possa dirottare la vocazione professionale della società. Nello specifico, l’articolo 10, comma 4, lettera b, afferma che “in ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci”. Quindi nella società nessuna decisione può esser presa se il voto favorevole non è raggiunto con l’accordo dei due terzi dei soci, che sarebbe poi la quota di presenze spettante ai professionisti. Se un tale equilibrio dovesse venir meno, allora la società tra professionisti dovrà sciogliersi e conseguentemente il consiglio dell'ordine o collegio professionale di appartenenza dovrebbe cancellarla dall’albo. Poi, entro sei mesi, potrà essere ristabilita la maggioranza dei soci professionisti.

Le forme societarie
- Quale sarà la forma che potranno assumere le società tra professionisti? Ebbene, la novità, che dal prossimo lunedì potrà entrare nella vita quotidiana dei professionisti, prevede diverse forme quante sono le tipologie societarie, quel che conta in questi casi è apporre dopo la ragione sociale la dicitura “società tra professionisti”. In questo modo, gli utenti riconosceranno che quella spa, quella srl o snc o quella società cooperativa ha un carattere professionale, ossia è frutto di un’associazione tra soci professionisti ed eventualmente soci di capitale. In questo caso saranno altresì immediatamente riconoscibili le prassi da applicare nel relazionarsi con tali soggetti societari e le norme che li disciplinano. In genere, però, la forma che più si adatta alle finalità professionali, non commerciali, di una stp è la società semplice.

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