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Stp al via - Croce e delizia di questo ultimo anno, le società tra professionisti disposte dall’articolo 10 della Legge 183/2011, che andava a riformare gli ordinamenti professionali, sono diventate una concreta realtà. Lo scorso giovedì infatti la Corte dei conti ne ha finalmente registrato il decreto ministeriale che ne regola l’attuazione. Dal giorno successivo quindi a ciascun professionista iscritto ad albi o collegi è stata data la possibilità di partecipare a società, siano queste multidisciplinari, di persone o di capitali.
Condizioni e requisiti – Innanzitutto, uno dei principali requisiti che deve avere la società tra professionisti è la trasparenza nelle informazioni che elargisce al cliente. Quest’ultimo, infatti, deve entrare in possesso di tutte quelle conoscenze necessarie a permettere che compia la sua scelta in maniera autonoma, affidando l’incarico che ha conferito alla società a uno o più professionisti scelti da sé medesimo, senza alcuna influenza da parte della società stessa. È compito della società, inoltre, informare il cliente anche dell’eventuale presenza di conflitti d’interesse legati ai professionisti. Per tali ragioni, vige l’obbligo di mettere a disposizione del cliente sia l’elenco dei soci professionisti, specificandone titoli e qualifiche, sia quello dei soci investitori. Proprio in merito ai soci di mero capitale, questi potranno entrare a far parte della società solo dopo aver dato prova di onorabilità, i cui requisiti specifici sono previsti per l’iscrizione all’Albo della stessa società. In sostanza, il finanziatore (uno o più d’uno) non deve aver riportato condanne definitive con una pena di almeno due anni di reclusione per un reato non colposo e non deve essere stato cancellato dall'Albo professionale per motivi disciplinari.
L’iscrizione all’Albo e professionisti destinatari – Le società tra professionisti deve essere iscritta in un’apposita sezione che verrà inserita sia nel Registro delle imprese sia nell’Albo di appartenenza dei soci professionisti, in questo caso infatti si predisporrà un elenco speciale. Ora, dal momento che sono previste anche società multidisciplinari, in tali eventualità si procederà con l’iscrizione all’Albo dell’attività prevalente che potrà essere dedotta in base a quanto scritto nello statuto o nell’atto costitutivo. Possono partecipare a questo genere di società tutti i professionisti iscritti a categorie ordinistiche, eccezion fatta per i notai e per gli avvocati. In merito ai notai, la preclusione è dovuta al fatto che essi svolgono funzioni pubbliche, mentre per gli avvocati si provvederà a disporre un’apposita formula societaria.
I dubbi – In ogni caso, nonostante la soddisfazione per esser giunti a un punto di svolta, alcuni dubbi permangono. In particolare, bisognerà presto chiarire i profili fiscale e previdenziale di questo genere di società. Al momento ci si baserà sull'interpretazione amministrativa.
Breve ‘storia’ - Tre leggi a valenza generale e una di settore sono a monte del processo di attuazione del provvedimento che ha visto la luce dopo quasi due anni di gestazione e sedici di attesa. A ben vedere infatti il primo accenno si ebbe nel lontano 1997 con la Legge 266 che soppresse il divieto posto ai professionisti di costituire società. Il contestuale progetto di regolamentare la questione fu però destinato a fallire, in quanto il parere di Palazzo Spada all’epoca risultò contrario poiché riteneva inadeguato il decreto ministeriale. Dopo nove anni, nel 2006, con la Legge 248 è stato abolito un secondo divieto, ossia quello di erogare prestazioni e consulenze professionali di tipo interdisciplinare. Un simile impedimento era stato posto alle società di persone e alle associazioni tra professionisti. Poi, nell’estate del 2011, con la Legge 183, il mondo professionale ha finalmente ottenuto un testo di riformo dell’intero comparto, con specifiche disposizioni proprio per quel che concerne le società tra professionisti.