22 ottobre 2013

Stp: riforma lasciata a metà

Stentano a decollare le società tra professionisti, principalmente a causa delle incertezze ancora presenti sul trattamento fiscale dei redditi prodotti.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Per effetto dell'articolo 10 della Legge 183/2011 è stata introdotta nel nostro ordinamento la possibilità di costituire la “società tra professionisti” (c.d. Stp), ovvero una società che ha per oggetto esclusivo l'esercizio di un’attività professionale.
Tale innovazione normativa si era ormai resa necessaria da anni, al fine di liberalizzare il settore delle libere professioni, nel rispetto dei principi ispiratori dell'ordinamento economico comunitario e nazionale.

Tuttavia, quella che doveva essere una lenta evoluzione (iniziata qualche anno fa) si è trasformata in un’improvvisa riforma, spinta dall’emergenza economica della mancata crescita del Paese.
Si può dire infatti che, nella fretta, il legislatore nulla ha disposto per quel che concerne la questione del reddito prodotto per mezzo di questa forma societaria.

Il problema non è di poco conto, ove si consideri che:
- le Stp possono essere costituite secondo modelli societari regolati dai titoli V e Vi del libro V del codice civile, quindi anche nelle forme tipiche di società che, ai fini delle imposte sui redditi si considerano produttive di redditi d’impresa;
- tuttavia, con specifico riferimento all’oggetto dell’attività esercitata, le Stp sono espressamente costituite per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, per cui sotto il profilo oggettivo le Stp sono produttive di redditi di lavoro autonomo.

Da qualche tempo si è palesata la possibilità di assoggettare i redditi prodotti da società professionali al regime fiscale adottato per il reddito autonomo. Lo stabilisce, infatti, il disegno di legge governativo recante “misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo”, presentato al Senato il 23 luglio 2013, con una disposizione che attribuisce esplicitamente alle Stp regolamentate nel sistema ordinistico il medesimo trattamento fiscale delle associazioni tra professionisti, in termini di:
- qualificazione del reddito prodotto come reddito di lavoro autonomo;
- di attribuzione dello stesso per trasparenza ai soci.

Tuttavia, ad oggi, il disegno di legge è ancora all’esame del Senato e non vi è alcuna norma che disciplini il trattamento fiscale delle Stp.
Effetto di questo clima di incertezza è lo scarso interesse verso le società tra professionisti, che pure potrebbero rappresentare un’ottima soluzione, soprattutto per gli studi professionali più strutturati.
Ed invece, dal 22 aprile 2012 (data dalla quale era possibile la costituzione) ad oggi, soltanto 10 sono le Stp iscritte al Registro delle imprese.

Un chiaro segnale, questo, per il legislatore, che dovrebbe finalmente intervenire sulla disciplina delle società tra professionisti, al fine di rendere finalmente possibile il ricorso a nuove forme societarie per gli studi professionali.

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