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Niente fallimenti - Da ieri, lunedì 22 aprile, sono operative le società tra professionisti previste dalla riforma delle professioni e regolamentate dal recente decreto ministeriale 34/2013. Un punto sul quale ci soffermeremo, dopo aver trattato nei giorni scorsi i diversi aspetti, riguarda il fatto che per tali soggetti societari non sarebbe previsto il fallimento, in quanto non svolgono attività di impresa, bensì mere prestazioni professionali. Le stp quindi non sarebbero assoggettabili alla Legge Fallimentare, ossia il R.D. 16/3/1942 n. 267. Pertanto, qualora si palesasse una situazione di insolvenza, le stesse potrebbero ricorrere in via esclusiva a quanto stabilito dalla L. 3/2012 per composizione della crisi da sovraindebitamento.
Il dubbio da chiarire – Ora, il dubbio su come procedere in caso di fallimento rimane ancora da chiarire. Si consideri infatti che non tutte le forme societarie che i professionisti possono scegliere esulano dall’esercizio di attività commerciali, dunque di impresa. Infatti l’unica tipologia che non prevede il caso di fallimento sarebbe la società semplice. Come procedere, considerando che, secondo l’art. 10, comma 3, L. 183/2011, la stp possa essere formata solo per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico?
Requisiti per sfuggire al fallimento – In genere una società si può defilare dall’ipotesi di una situazione di fallimento qualora rispettasse tre semplici requisiti, vale a dire quello patrimoniale, quello reddituale e quello che riguarda l’ammontare complessivo dei debiti. In sostanza, le società tra professionisti che sfuggono al fallimento sono quelle che hanno avuto, nei tre esercizi che precedono la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore a 300 mila euro; che hanno realizzato, sempre nei tre esercizi precedenti, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200 mila euro; e, per concludere, possiede un debito totale (compresi i debiti non scaduti) non superiore a 500 mila euro. Ma questo chiarimento nulla risolve, poiché non tiene conto delle disposizioni dettate dalla riforma delle professioni sul tipo di attività delle stp, tra le quali non rientrano quelle commerciali e imprenditoriali.
Il ruolo dei soci – Per ribadire il concetto delle finalità professionali di una stp, l’atto costitutivo prevede che possano essere ammessi in qualità di soci solo professionisti iscritti ad Albi e collegi. Tant’è che i soci non professionisti avranno solo finalità di investimento o di appoggio all’opera professionale con prestazioni tecniche. Persino le decisioni devono esser prese dai due terzi dei soci, porzione obbligatoriamente costituita da professionisti. Le stp sono quindi blindate e interamente votate all’erogazione di consulenze e prestazioni professionali. Inoltre, se un tale equilibrio non dovesse essere rispettato, la società viene cancellata dall’Albo o dal collegio con l’obbligo di ripristinare entro sei mesi la proporzione legale tra soci professionisti e non: pena la definitiva soppressione. È quindi palese che questo tipo di società non può essere connessa ad alcuna attività commerciale né imprenditoriale. Come regolarsi quindi con la questione del fallimento?
L’incompatibilità – È chiaro, per concludere, che il fallimento non sia compatibile con la struttura delle società professionali. Si tenga presente, infatti, che qualora si dovesse incorrere in una dichiarazione di fallimento nel corso di una prestazione professionale, quest’ultima dovrebbe essere interrotta almeno fin quando non giunga la dichiarazione del curatore che intende subentrare nel contratto in luogo della società fallita o di volersi sciogliere dallo stesso, ciò sempre con l’accordo del comitato dei creditori. Una simile situazione non gioverebbe né ai soci o al socio professionista che seguono la pratica né al cliente, entrambe le parti al contrario trarrebbero maggior vantaggio dal proseguo senza intoppi della prestazione professionale. Se ne deduce che quindi le stp si sottraggono alla disciplina fallimentare.