23 aprile 2013

Stp: uno sguardo alla disciplina

Tra autonomia, concorso e multidisciplinarietà, si delinea la deontologia delle stp
Autore: Redazione Fiscal Focus

Stp e prassi comportamentale - Le società tra professionisti sono operative da lunedì 22 aprile. In queste settimane s’è molto parlato della forma societaria, del suolo dei diversi soci e del rapporto col cliente, ma un altro fattore da tenere in considerazione riguarda l’ambito disciplinare e deontologico. A quale codice risponderanno le società professionali? E i soci professionisti che le costituiscono? A quali obblighi deontologici sono soggetti gli altri soci non professionisti? Vediamo ora di rispondere in breve a siffatti quesiti.

Il codice deontologico – Per quel che concerne il codice deontologico, i soci professionisti di una società professionale dovranno continuare a prestar fede a quello del proprio Ordine di appartenenza. In merito agli obblighi della società, vediamo che questa dovrà rispondere alle regole di disciplina previste dall’Ordine al quale è iscritta. I soci non professionisti, siano essi di capitale o collaboratori, dovranno rispettare l’obbligo del segreto al quale è tenuto il socio professionista. Quindi, sul fronte della disciplina e delle responsabilità, vediamo che le società tra professionisti devono adeguarsi a quanto disposto in origine dal testo di riforma delle professioni, ossia la Legge n. 183/2011, articolo 10, comma 7.

Responsabilità disciplinare – Nello specifico, la questione della responsabilità disciplinare è affrontata nel decreto del Ministero della Giustizia, operativo da ieri, all’articolo 12, che è contestuale a quanto disposto sia dall’articolo 8 che dall’articolo 9. In particolare, non emergono perplessità o nodi da sciogliere per quel che concerne la società tra professionisti, poiché questa risponde a un solo Ordine di appartenenza. La musica cambia quando si ha a che fare con società di tipo multidisciplinare, che svolgono quindi attività professionali attinenti a diversi Ordini. In questo caso, può verificarsi l’eventualità che tra tali attività non ve ne sia una predominante, al cui codice disciplinare spetterebbe far riferimento, pertanto si apre l’eventualità di prendere in considerazione un’iscrizione di tipo plurimo con altrettanti plurimi sistemi disciplinari. Una soluzione potrebbe riscontrarsi affidando il compito decisorio al consiglio di disciplina che verrà investito per primo. La stessa cosa accadrebbe qualora l’investitura dovesse accadere d’ufficio, nel senso che verrà considerato competente il primo consiglio di disciplina che dovesse agire d'ufficio.

Socio professionista, autonomia e concorso – Com’è stato accennato, il socio professionista dovrà in ogni caso rispondere al codice deontologico del proprio Ordine. Tant’è che è possibile che vi siano dei casi di responsabilità autonome tra soci professionisti e stp, che quindi possono essere separatamente contestate. Ora, si deve comunque tener presente che il professionista è sempre responsabile in maniera individuale rispetto alla società e sulla base del proprio codice deontologico, al quale è vincolato. La medesima autonomia è contestualmente riconosciuta alla società professionale. Però, qualora la violazione del codice deontologico imputabile al professionista sia derivata da direttive stabilite dalla società, si verifica un concorso di responsabilità tra il socio e la stp.

Le sanzioni e il giudizio
– Infine, è previsto altresì il caso in cui la società professionale e i professionisti vengano meno ai dettami imposti dai rispettivi codici deontologici. Come procedere? Ebbene, il decreto ministeriale ha stabilito due diverse tipologie di sanzioni: da una parte quelle più leggere, e dall’altra quelle più pesanti. Nel primo gruppo rientrano le sanzioni inerenti comportamenti di lieve entità che riguardano il professionista, questo genere di sanzioni possono essere indicate nella censura o nell’avvertimento. Le sanzioni più pesanti invece riguardano comportamenti ben più gravi che vengono meno sia alle regole deontologiche che a quelle penali. In siffatte eventualità, il professionista potrebbe essere sospeso o inibito dallo svolgimento dell’attività professionale (si includono la sospensione, la cancellazione o la radiazione). Le violazioni deontologiche commesse dalle stp verranno giudicate dai nuovi consigli di disciplina territoriali. Questi istituiranno degli appositi consessi che sono stati previsti dalla riforma delle professioni (e che in alcuni territori sono già presenti).

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