Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Principio. Il singolo professionista è l’unico titolare della prestazione d’opera assunta nei confronti di un cliente, anche se lo stesso fa parte di un studio associato. È questo il principio espresso dal Tribunale di Caltanissetta con una sentenza dell’8 agosto scorso.
Vicenda. A seguito del mancato pagamento da parte di un Comune di corrispondere le competenze spettanti ad un architetto, lo stesso procedeva per vie legali per ottenere il pagamento della somma dovuta. Il Tribunale adito accoglieva la richiesta e ingiungeva l’Ente a corrispondere il denaro al ricorrente.
Tuttavia, in appello veniva ribaltata la situazione, infatti i giudici, accogliendo la tesi del Comune, revocavano l’ingiunzione.
A questo punto l’ente, per recuperare quanto versato al professionista, otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti dell’architetto e dello studio associato di cui faceva parte.
Veniva, quindi, formulato un atto indirizzato a tutti gli associati.
Lo studio associato. I colleghi associati dell’architetto, a loro volta, deducevano l’inammissibilità della pronuncia nei confronti dello studio, in quanto l’associazione professionale non determina “lo spostamento, in capo alla stessa, della titolarità del rapporto relativo alla prestazione d’opera resa dal singolo professionista”.
Decisione. Con la sentenza in commento il Tribunale ha accolto la tesi sostenuta dagli associati, confermando che la scelta di più professionisti di costituire uno studio associato, ad esempio per dividere le spese o per ripartire congiuntamente gli utili derivanti dalla loro attività, non determina anche il trasferimento all’associazione professionale della titolarità del rapporto di prestazione d’opera.
Titolarità del rapporto. Nel caso di specie, dunque, le uniche parti da considerare in causa sono l’ente comunale e il professionista, il quale è l’unico titolare della prestazione d’opera e, pertanto, unico destinatario dell’obbligazione, mentre non possono essere chiamati in causa gli altri associati di studio.