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Studi medici associati in tilt per la comunicazione dei dati sanitari: a soccorrerli la circolare n.1/2016 della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), con la quale sono state fornite le risposte ai più frequenti quesiti inerenti gli studi associati, elaborate dopo i colloqui informali con la Sogei.
Lo studio associato
In primo luogo la circolare chiarisce che non può essere considerato “studio associato” un mero studio condiviso con un collega: è a tal fine necessario sempre verificare che, nel richiedere il codice fiscale e la partita iva siano stati indicati i codici specifici previsti per l’associazione professionale.
Pertanto, se due professionisti si limitano a dividere gli stessi locali (ripartendo tra loro semplicemente le spese), è possibile individuare due singole posizioni, ognuna delle quali sarà tenuta all’invio dei propri dati.
Laddove, invece, si configuri effettivamente un’associazione professionale, quest’ultima non potrà essere accreditata al sistema TS, e, quindi, l’obbligo di trasmissione dei dati scatterà in capo al medico che è stato indicato come “rappresentante” nel modello AA7/10 trasmesso all’Agenzia delle entrate
A tal fine sarà sufficiente seguire le stesse procedure previste per i singoli professionisti: tuttavia, il rappresentate dello studio associato, nell’indicare la partita iva non potrà indicare la propria, ma quella dell’associazione professionale.
Sarà inoltre possibile, anche in questo caso, delegare un consulente.
Il rappresentate dello studio associato con la partita iva
Potrebbe accadere che il rappresentate di un’associazione professionale sia, egli stesso, un professionista, con un’autonoma partita iva.
In questo caso, le FAQ della FNOMCeO chiariscono che sarà necessario inviare due file: uno con i dati relativi alle fatture emesse dall’associazione (indicando la partita iva di quest’ultima), l’altro contenente le informazioni inerenti le fatture emesse con la propria partita Iva.
L’unica questione che potrebbe apparire problematica, in questo caso, è data dal fatto che il professionista può delegare un solo consulente.
Pertanto, nel caso appena richiamato, se l’associazione professionale e il medico-rappresentante hanno scelto due diversi consulenti, l’invio dei dati sanitari potrà essere delegato esclusivamente a uno di essi.
Come chiariscono le FAQ in commento, però, questo aspetto è meno complesso di quanto, a prima vista, potrebbe apparire.
Sarà infatti sufficiente che uno dei due consulenti mandi il file, già completo, all’altro, il quale provvederà semplicemente all’invio dello stesso.
Lo studio formato con SRL
Un quesito estremamente interessante riguarda il caso, peraltro molto diffuso, di uno studio organizzato come una società di capitali.
La circolare in commento chiarisce infatti che, in questo caso, l’obbligo scatterà soltanto il prossimo anno, ragion per cui, quest’anno, i richiamati soggetti possono considerarsi “salvi” dagli adempimenti connessi all’invio dei dati sanitari.