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Non è soggetto a IRAP il medico che ha preso in affitto il locale destinato all'esercizio dell'attività e che non si avvale di lavoratori dipendenti. È quanto si evince dalla sentenza 121/35/2013 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.
Il caso. Il caso trattato dai giudici di Milano ha riguardato una cartella esattoriale, relativa all’omesso versamento del saldo IRAP, oltre a sanzioni e interessi per l'anno di imposta 2007, notificata a un medico che utilizzava un immobile di 75 metri quadrati per lo svolgimento della sua attività (dei quali 18 metri quadrati erano destinati ad ambulatorio e la restante parte a sala d'aspetto).
Professionista in affitto con spese modeste. La sentenza di primo grado - di cui l’Agenzia delle Entrate ha chiesto la riforma - aveva annullato l’atto impositivo, posto che dalla dichiarazione dei redditi non emergevano elementi idonei a rilevare la sussistenza del presupposto impositivo dell'IRAP. Infatti l’immobile utilizzato per l’esercizio della professione era in locazione e l’importo dei compensi corrisposti a terzi era alquanto modesto (euro 405).
Compensazione con modello F24. Ebbene, con la sentenza in rassegna la CTR Lombardia ha confermato il verdetto del primo giudice. La Commissione di secondo grado rileva che il gravame della cartella oggetto del giudizio era riferibile al disconoscimento della tecnica usata dal contribuente di compensare nel modello F24 le somme versate a titolo di acconto IRAP. A tal proposito, osserva la CTR, la CTP ha motivato in maniera adeguata, facendo propria la giurisprudenza in materia che ha riconosciuto il diritto per il contribuente, al fine di recuperare le somme versate e non dovute, di utilizzarle in compensazione nel modello F24 (vedi, CTP Milano, sentenza 141 del 2010, e CTP Treviso, sentenza 116 del 5 ottobre 2010).
Difetto del presupposto impositivo. La CTR, poi, condivide le argomentazioni svolte dal primo giudice con riguardo all’insussistenza nel caso di specie della “stabile organizzazione” che rende un professionista soggetto all’IRAP. In sentenza si legge: “Tutti gli elementi che caratterizzano l'attività del dott. (…), sono stati esaminati e correttamente valutati anche dai Giudici di primo grado. Il contribuente, nel corso dei due giudizi, ha documentato che l'attività di lavoro autonomo esercitata, è stata svolta senza l'impiego di beni strumentali di rilievo, confortando così l'assunto dell'esistenza di una struttura tecnica insignificante, basata sull'attività personale del professionista (medico). Relativamente ai compensi corrisposti a terzi, tenuto conto dell'importo modesto e rilevata la totale assenza di spese per prestazioni di lavoro dipendente, la Commissione ritiene che detta somma debba essere considerata quale compenso per prestazione occasionale. La Commissione, rileva che il contribuente opera correttamente nella ricostruzione delle spese contestate dall'Ufficio, così come descrive la situazione reale riferibile all'unità immobiliare destinata all'esercizio della professione”.
In conclusione, la CTR della Lombardia ha respinto l’appello delle Entrate, condannando l’Agenzia al pagamento delle spese del giudizio (mille euro).