17 ottobre 2012

Testimoni diretti e lista spese: utili per la liquidazione

Davanti a un cliente moroso, il giudice può ascoltare la testimonianza della segretaria del professionista e analizzare la lista spese.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Il saldo dei compensi - Svolgere una libera professione regolamentata è diventato ogni giorno più duro, soprattutto per quel che concerne il saldo dei compenso che arriva sempre con forte ritardo. Spesso però il professionista si trova anche nell’ostica situazione in cui il cliente si rifiuta di pagare il giusto, in questi casi le soluzioni sono molteplici, prima fra tutti la possibilità di stipulare in forma scritta una pattuizione preventiva. Qualora però un tale consiglio non sia stato seguito, com’è avvenuto nel caso in esame, il professionista può addurre in giudizio le fatture attestanti un rapporto di consulenza, ma sarà sicuramente decisiva una testimonianza, tanto più se questa è asserita dalla propria segretaria.

L’abrogazione delle tariffe - In aggiunta a ciò e per ovviare all’abrogazione dei tariffari, la liquidazione del compenso potrà avvenire anche alla luce di quanto disposto dall’articolo 2225 C.c. Questo è quanto ha concluso la Prima sezione civile del Tribunale di Varese con la sentenza pubblicata il 3 febbraio dell’anno in corso.

Il caso – Nel caso in esame, la testimonianza della segretaria del commercialista è stata ritenuta, da parte dei giudici, credibile, poiché la donna ha avuto una partecipazione diretta ai fatti dei quali le fatture davano ulteriore dimostrazione. Quindi è stato altresì confermato il mancato pagamento da parte del cliente. Quest’ultimo, giudicato moroso, dovrà dunque saldare nell’immediato la propria pendenza nei confronti del professionista anche perché non ha portato prova alcuna del presunto avvenuto adempimento. A tal proposito, i giudici hanno ricordato che il debitore ha l’obbligo di provare l’estinzione del debito, mentre il creditore ha il compito esclusivo di allegare la fonte negoziale o legale della sua pretesa ai sensi dell’articolo 1218 C.c.

Il tariffario - In merito poi al secondo punto, ossia quello sull’abrogazione delle tariffe, il Tribunale varesino ha tentato di dare una risposta ai dubbi emersi dalla questione di legittimità costituzionale del “Cresci Italia” sollevata dal Tribunale di Cosenza. Secondo i giudici di Varese, non esiste alcun dubbio interpretativo, poiché le soluzioni, qualora dovessero incorrere eventuali problemi, sarebbero poi da individuare dell’articolo 2225 C.c. In sostanza, siffatto articolo si presenta alla stregua di un insieme di disposizioni volte a dare indicazioni al giudice in merito alla liquidazione dei compensi in assenza di tariffe; nello specifico, il giudice sarà chiamato a calcolare la parcella in base al rapporto tra il risultato al quale il professionista è pervenuto e il lavoro che sarebbe mediamente necessario per raggiungerlo. Prendendo spunto dal caso in esame, quindi, un efficace strumento per far valere i propri diritti sarà la lista spese del professionista alla quale, se la ritiene adeguata, il giudice ha la possibilità di rivolgersi nel determinare la liquidazione spettante.

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