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Non applicare le sanzioni - Il segretario nazionale di Unagraco - Unione nazionale commercialisti ed esperti contabili, Alberto Ceccarelli, ha avanzato ieri un’esplicita richiesta in riferimento al recente intervento governativo sul versamento degli acconti. Secondo il leader dell’associazione di categoria, non dovrebbero essere applicate le sanzioni previste per le società soggette a Ires che, complice la difficile congiuntura economica, verseranno il secondo acconto previsto per il 10 dicembre 2013 applicando le vecchie regole e senza procedere alla rideterminazione, in base a quanto invece stabilito dal decreto legge n. 133 dello scorso 30 novembre 2013. "La disapplicazione delle sanzioni andrebbe applicata anche ai soggetti Irpef che entro il 10 dicembre verseranno il secondo acconto, a causa della confusione che è venuta a generarsi sulla scadenza del 2 dicembre per detti soggetti e tenendo conto che il decreto di proroga è stato emanato il sabato prima della scadenza", spiega Ceccarelli.
Gli interventi normativi - Si ricorda dunque che è stato il decreto legge 133/2013 a ufficializzare la proroga al 10 dicembre del versamento della seconda rata dell’acconto Ires/Irap 2013 per i soggetti Ires. Proprio il secondo articolo del presente testo prevede che “la seconda o unica rata di acconto dell'imposta sul reddito delle società dovuta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, determinata in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto, è versata entro il 10 dicembre 2013 ovvero, per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l’anno solare, entro il decimo giorno del dodicesimo mese dello stesso periodo d'imposta”. Poi, in virtù del decreto ministeriale del 30 novembre 2013, per questi soggetti è stato altresì definito l’annunciato aumento al 102,50% dell’acconto. Inoltre, il decreto legge n. 133 disponeva anche l’incremento al 128,50% dell’acconto Ires/Irap 2013 dovuto dalle società del settore finanziario e assicurativo, per le quali l’aliquota Ires per il 2013 è elevata al 36%. In riferimento all’Irap, era stato un comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il n. 236 del 30 novembre 2013, a chiarire che “la proroga dei termini di versamento […] ha effetto anche sul versamento della seconda o unica rata di acconto dell’IRAP”.
Chi utilizza le vecchie regole – Al momento, se non dovessero essere accolte le richieste di Ceccarelli, coloro che hanno versato la seconda rata dell’acconto Ires e Irap utilizzando le vecchie regole, vale a dire avvalendosi della percentuale del 101% al netto della prima rata, avranno la possibilità di effettuare il versamento integrativo per l’acconto fissato al 102,5% fino al 10 dicembre. Questa seconda chance, che si ritiene comunque ’dovuta’ in quanto le modifiche sono arrivate in ‘corso d’opera’, è riconosciuta senza che vengano applicate sanzioni o interessi a titolo di ravvedimento. L’accoglimento delle richieste di Ceccarelli potrebbe pertanto mutare il quadro attuale.