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La risposta all’interrogazione - L’interrogazione parlamentare presentata dai deputati Enrico Zanetti e Lorenzo Dallai ha ricevuto risposta dal governo, per mezzo del viceministro Stefano Fassina, lo scorso venerdì. In base a questa risposta, appare chiaro che la disciplina attualmente in vigore in merito alle modalità di accesso al Registro dei revisori legali è quella indicata nel decreto legislativo n. 88 del 1992. Sarà quest’ultimo intervento normativo a rappresentare la normativa di riferimento fino a quanto non si renderà operativo il regolamento attuativo disposto dal quarto articolo del decreto legislativo n. 39 del 2010. Ciò significa che la nuova disciplina è stata sospesa, quindi fino a nuovi interventi i commercialisti che hanno maturato i requisiti dopo lo scorso 13 settembre 2013 potranno avvalersi dell’equipollenza del titolo, beneficiando così dell’esonero dell’esame. Risulta evidente che sarà comunque necessario, quale requisito fondamentale, l’aver superato l’esame di Stato per l’iscrizione all’Albo di dottore commercialista ed esperto contabile. Sono stati così salvati più di tremila commercialisti, soprattutto giovani, per i quali appariva precluso l’accesso al Registro. Il viceministro Fassina, proprio in riferimento a tali soggetti, ha espresso le scuse “da parte del Governo nei confronti di quelle centinaia di giovani professionisti che negli ultimi quattordici mesi sono stati impossibilitati ad iscriversi all'Albo dei revisori contabili, nonostante ne avessero tutte le caratteristiche”.
L’intervento dell’INRL - L’Unione nazionale dei giovani dottori commercialisti e degli esperti contabili, pur plaudendo sia alle dichiarazioni che alle scuse espresse dal governo, non può fare a meno di soffermarsi sulle conseguenti dichiarazioni diffuse dall’Istituto Nazionale Revisori Legali. La soddisfazione destata dalla decisione esecutiva cede quindi il passo allo sconcerto generato dall’Istituto che ha affermato che “il recente parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero di Giustizia ha evidenziato la necessità di eliminare l’equipollenza tra commercialisti (consulenti di parte) e revisori legali (professionisti super partes), ed è un passo decisivo e irreversibile per dotare anche il sistema economico italiano di un controllo contabile ispirato alla trasparenza ed alla terzietà”, e che “proprio il principio della terzietà – sottolinea il Presidente dell’Istituto – rappresenta uno dei pilastri indicati dall’Unione Europea per lo svolgimento dell’attività di revisione in tutti gli stati-membri”. Tali affermazioni sono ritenute dall’Unione come leggere e inconsistenti. Si tratta quindi di un giudizio forte, ma non privo di fondamenti.
Le ragioni individuate dall’Ungdcec – Perché le affermazioni dell’INRL sono ritenute leggere e inconsistenti? Ebbene, le ragioni individuate dall’Unione giovani sono tre. In primo luogo, l’Istituto dimostra di non avere alcuna conoscenza di quanto disposto dal Parere del 4 aprile 2012, n. 611, che il Consiglio Nazionale Universitario aveva indirizzato al MIUR. Secondo un tale intervento, l’equipollenza dei titoli si basa essenzialmente sul fatto che vi è “equipollenza fra le materie oggetto delle prove di esame per l’accesso alle professioni di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile e di quelle oggetto dell’esame di Revisore Legale”. Per quale ragione i commercialisti dovrebbero sostenere un secondo esame identico a quello di accesso alla professione? Non sarà sicuramente questa seconda prova a dare al professionista la condizione di terzietà. In secondo luogo, l’Unione ritiene che a garantire la trasparenza e la terzietà siano “le competenze tecniche in materia contabile, il rispetto della deontologia professionale e la formazione professionale continua”, aspetti che caratterizzano il dottore commercialista e che lo stesso potrà applicare nella funzione di revisore legale. “ Trasparenza, terzietà e qualità nell’esplicare la funzione di revisore non le si ottengono imponendo ulteriori barriere all’ingresso ad evidente vantaggio di chi intende difendere il proprio orticello, bensì condividendo norme chiare ed ineludibili relative alla nomina, alla rotazione degli incarichi, alle incompatibilità e che impongano una volta per tutte un limite preciso al numero di incarichi che possono essere assunti”. Il terzo punto è considerato poi il vero paradosso. L’Unione si chiede infatti come possa essere “ritenuto credibile un Istituto che sostiene la mancata equipollenza tra l’esame di Dottore Commercialista e quello di Revisore Legale - affermando l’assoluta differenza del secondo rispetto al primo - e che annovera nel proprio consiglio direttivo 8 (e si legga 8!) membri su 15 (e si legga, quindi, la maggioranza!), compreso il Presidente, che sono Dottori Commercialisti? Ma attenzione, qui entra in scena il surreale. Come si può ritenere credibile un Istituto che compie tali affermazioni, avendo composto il ‘proprio’ organo di controllo per 3 unità (e si legga 3!) su 5 (e si legga, quindi, anche in questo caso, la maggioranza!) da Revisori Legali che sono anche Dottori Commercialisti? La conclusione è una sola: non ci si può credere”. L’Unione, individuati questi tre punti, chiede quindi che la legge venga interpretata non secondo interessi di parte, ma in maniera oggettiva, consona alla ratio che l’ha originariamente ispirata.