2 gennaio 2018

2018, un anno fitto di adempimenti

Autore: SANDRA PENNACINI

La Legge di Bilancio è definitiva, e con essa, tenendo in considerazione anche le novità già approvate in sede di conversione del cd. “collegato alla Finanziaria”, viene stabilito il nuovo calendario degli adempimenti fiscali. Un calendario che presenta diverse modifiche rispetto ai termini formalmente vigenti in precedenza, ma che tuttavia altro non fa che rendere ufficiali gran parte di quelle che sono state le scadenze effettive del passato, divenute tali dopo le innumerevoli proroghe concesse.

E' comunque da accogliere con favore la circostanza che le reiterate richieste degli operatori professionali del settore fiscale siano state (finalmente) accolte, con la stesura di un elenco di scadenze che, tendenzialmente, non dovrebbe presentare sovrapposizioni.

Andiamo nel seguito a riepilogare i nuovi termini da rispettare.

Spesometro - In termini generali la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute mantiene la scadenza originaria, secondo la quale i dati dovranno essere oggetto di trasmissione entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. A tale regola generale già era prevista un'eccezione per quanto riguarda il secondo trimestre, il cui termine di invio era previsto per il 16 settembre (in luogo del 31 agosto “naturale”). Tale termine viene ulteriormente spostato in avanti con la Legge di Bilancio, al 30 settembre. Peraltro, si ricorda che con il cd. “collegato fiscale” è stata introdotta la possibilità di optare, per l'anno 2018, per l'invio dei dati a cadenza semestrale, in luogo di quella ordinaria trimestrale. A regime, pertanto, le scadenze risultano essere le seguenti:

  • 31 maggio, dati del primo trimestre (a meno che non si opti per l'invio semestrale);
  • 30 settembre (ovvero 1 ottobre 2018, posto che il 30 cade di domenica), dati del secondo trimestre o dell'intero primo semestre, in caso di opzione in tal senso;
  • 30 novembre, dati del terzo trimestre (a meno che non si opti per l'invio semestrale);
  • 28 febbraio dell'anno successivo, dati del quarto trimestre o dell'intero secondo semestre, in caso di opzione in tal senso.

Questo per quanto riguarda gli invii telematici da effettuare con riferimento ai documenti contabilizzati nel 2018. E' opportuno ricordare che entro il 28 febbraio 2018 dovranno comunque essere inviati i dati relativi al secondo semestre 2017, e sempre entro tale data si potranno inviare eventuali correzioni ai dati inviati con riferimento al primo semestre 2017, correzioni che, sempre ai sensi del collegato alla manovra, non saranno sanzionabili.

Quanto alle modalità di esercizio dell'opzione per l'invio dei dati semestralmente piuttosto che trimestralmente (a partire dal 2018), le modalità operative non sono ancora state rese note. Agli operatori la scelta in merito a quale cadenza prediligere, per quanto, al di là di eventuali limitazioni imposte dai software utilizzati, non si ravvede vantaggio alcuno ad effettuare quattro invii in luogo di due all'anno.

Altri adempimenti IVA - Giova ricordare che non sono variati i termini di trasmissione degli ulteriori adempimenti dichiarativi o comunicazioni in ambito IVA. Sono pertanto confermati i termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche delle liquidazioni IVA, che coincidono con quelle previste per lo spesometro, ma esclusivamente con cadenza trimestrale, e eccezion fatta per il secondo trimestre, che dovrà essere trasmesso entro il 16 settembre.

Per quanto riguarda, invece, la Dichiarazione IVA Annuale, si ricorda che dal 2018 il termine di trasmissione telematica è fissato in data 30 aprile.

Certificazione Unica e modello 770 - Doppio termine per la Certificazione Unica, a seconda che la medesima sia o meno relativa a redditi dichiarabili nella dichiarazione precompilata. Laddove la CU riguardi redditi che interessano la precompilata non è previsto nessuno slittamento: la CU dovrà essere trasmessa telematicamente entro il 7 marzo, e consegnata al percipiente entro il 31 marzo. Laddove, invece, la CU interessi redditi che non possono confluire in dichiarazione precompilata (o redditi esenti), il termine viene uniformato a quello previsto per la trasmissione del modello 770. Termine, quest'ultimo, anch'esso oggetto di spostamento: slitta tutto al 31 ottobre.

La scadenza del 7 marzo, pertanto, andrà certamente ad interessare in particolar modo gli operatori del mondo “paghe”, tuttavia attenzione dovrà essere posta anche da chi non si occupa di tale ambito, per verificare se sussista comunque l'obbligo di inviare qualche CU relativa a redditi non professionali (è il caso, ad esempio, dei redditi di lavoro autonomo occasionale, oppure derivante dalla cessione di diritti d'autore).

Redditi e IRAP - Onde evitare l'accavallamento con lo spesometro del secondo trimestre/primo semestre, il termine di trasmissione telematica dei modelli Redditi e delle Dichiarazioni IRAP viene spostato al 31 ottobre. In tale data, pertanto, saranno in scadenza di trasmissione ben 4 adempimenti importanti: Redditi, Irap, 770 e CU (che non possono concorrere alla precompilata).

Lo slittamento dei termini, peraltro, porta con sé una serie di conseguenze a catena, legate principalmente ai termini di presentazione tardiva. A tal proposito si sottolinea che si considereranno presentate tardivamente, ma non omesse, le dichiarazioni dei Redditi 2018 presentante entro il 29 gennaio 2019.

Un aspetto che necessiterà ulteriori futuri approfondimenti è la conferma se la scadenza del 31 ottobre resterà tale anche per gli anni successivi, oppure, una volta scomparso lo “spesometro”, (cancellato dall'introduzione della fattura elettronica obbligatoria), e venendo pertanto meno la scadenza del 30 settembre, le trasmissioni telematiche di tali dichiarativi saranno nuovamente anticipati.

Modello 730 - La dichiarazione, con la relativa documentazione a supporto, dovrà essere consegnata al CAF o Professionista entro il 23 luglio. Per quanto riguarda la trasmissione delle risultanze all'Agenzia, la consegna della copia della dichiarazione al contribuente e la trasmissione telematica della stessa, tutti e tre gli adempimenti dovranno essere eseguiti entro la medesima scadenza. Tale scadenza è scaglionata su tre possibili date, che discendono dalla data in cui la documentazione è stata presentata dal contribuente, come segue:

  • 29 giugno per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno;
  • 7 luglio per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;
  • 23 luglio per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 23 luglio.

E-fattura - L'obbligo di fatturazione elettronica, che interesserà tutti gli operatori a partire dal 1 gennaio 2019 (esclusi minimi e forfettari), è anticipato al 1 luglio 2018 con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica. Vi è tuttavia da considerare che sarà nel corso dell'anno 2018 che dovranno essere approntati tutti i passaggi preliminari a non farsi trovare impreparati nel 2019 alla rivoluzione telematica fiscale.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy