3 febbraio 2018

730. Le nuove scadenze dimenticano i sostituti d'imposta

Permane il vecchio termine del 7 luglio

Autore: ANDREA AMANTEA

La presentazione del modello 730 tramite il proprio sostituto di imposta che presta assistenza fiscale deve avvenire entro il 7 luglio; termine tassativamente da rispettare in quanto la Legge di bilancio, Legge n° 205/2017 che ha introdotto nuovi riferimenti temporali per la presentazione della dichiarazione a C.A.F. e Professionisti abilitati nulla di nuovo dispone in merito al termine di presentazione del 730 tramite Sostituto d’imposta.

I termini di presentazione del modello 730 sono dunque così individuati:

  • 23 luglio nel caso di presentazione diretta all’Agenzia delle Entrate o al Caf o al professionista;
  • 7 luglio nel caso di presentazione al sostituto d’imposta.

L’intervento della Legge di bilancio - La Legge di bilancio 2018 è intervenuta sul termine di presentazione del modello 730, modificando il D.M. 164 del 1999, Regolamento recante “norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti”. In particolare il termine per la presentazione del modello 730 è spostato dal 7 al 23 luglio sia per il modello inviato direttamente dal contribuente (come già previsto dal D.L. 193/2016 e ss.mm.ii) sia per quello il cui invio avviene tramite Caf o professionisti abilitati, venendo meno la condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno i predetti intermediari abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80 per cento delle dichiarazioni.

Tuttavia come da disposizioni della Legge di bilancio 2018, I Caf e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, concludono le proprie attività di assistenza fiscale quali: comunicazione all’Agenzia del risultato finale delle dichiarazioni, consegna al contribuente della copia della dichiarazione e del prospetto di liquidazione nonché la trasmissione all’Agenzia delle dichiarazioni predisposte, entro:

  • il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno;
  • il 7 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;
  • il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.

Nessuna novità per i sostituti di imposta – L’intervento della Legge di bilancio non interessa dunque i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale; il comma 934 della Legge n° 205/2017 ha ad oggetto, in primis, l’art. 13, comma 1, lettera b) del D.M. n. 164/1999 e non la lettera a) che riguarda i sostituti di imposta.

Con riferimento al modello precompilato, come specificato nelle istruzioni che accompagnano il nuovo modello 730, chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta deve consegnare:

  • oltre alla delega per l’accesso al modello 730 precompilato,
  • anche il modello 730-1, relativo alla scelta per la destinazione del 2, del 5 e dell’8 per mille Irpef.

Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, e comunque entro il 7 luglio, il sostituto d’imposta consegna al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione, ossia il modello 730-3, con l’indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che saranno trattenute.

Conclusioni - La proroga disposta a livello normativo al 23 luglio, considerando la previsione delle scadenze intermedie a seconda del termine di presentazione della dichiarazione da parte del contribuente al CAF o al Professionista abilitato, come sopra individuate, si configura come una mera previsione di massima, considerando che la trasmissione della dichiarazione da parte di colui che presta assistenza fiscale è da perfezionarsi in funzione della discrezionalità temporale con la quale il contribuente decide di presentare la dichiarazione, fermo restando il termine del 23 luglio ossia, riportando quanto anticipato sopra:

  • il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno;
  • il 7 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;
  • il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.

In conclusione, seppur la proroga sembra in prima battuta presentare solo note positive, le scadenze da ultimo citate potrebbero portare colui che presta assistenza fiscale a far fronte a mole di lavoro ancor più rilevanti al fine di rispettare i termini intermedi di trasmissione delle dichiarazioni così come previsti dalla Legge di bilancio 2018.
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