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Si ritiene che al "contratto di concessione in godimento con diritto di acquisto" in assenza della prescritta attestazione da parte delle Associazioni di categoria firmatarie degli accordi territoriali, non si possa applicare la disciplina prevista per i contratti di locazione "a canone concordato" e le relative agevolazioni fiscali.
Tale chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 597/2021.
L’art. 23 del decreto legge n. 133 del 2014, introduce nell’ordinamento italiano il “contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili”. La disciplina fiscale è stata chiarita con la circolare n. 4/E del 19 febbraio 2015, che definisce la tassazione applicabile al contratto.
Tale circolare ha evidenziato che la tipologia di contratto sopra citato configura un negozio giuridico complesso, in quanto caratterizzato:
Invece, il trattamento fiscale da applicare al canone corrisposto dal conduttore deve essere diversificato in considerazione della funzione (godimento dell'immobile e acconto prezzo) per la quale dette somme sono corrisposte.
Con riferimento ai canoni corrisposti nel periodo precedente all'esercizio del diritto di acquisto da parte del conduttore, rileva quindi l'effetto giuridico derivante dalla cessione in godimento dell'immobile e, dunque, ai fini fiscali, è applicabile la disciplina prevista per i contratti di locazione.
Infine, il decreto ministeriale del 16 gennaio 2017, prevede per i contratti di locazione a canone concordato "non assistiti", il rilascio di un'attestazione da parte delle organizzazioni firmatarie dell'accordo, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all'Accordo Territoriale, che esplichi effetti anche ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali.