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L’importo massimo mensile del nuovo ammortizzatore sociale a sostegno del reddito (NASpI) – introdotto dal D.Lgs. n. 22/2015 - per l’anno 2018, ammonta a 1.314,30 euro. Mentre, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni in argomento è pari, per l’anno 2018, a 1.208,15 euro. Per quanto riguarda invece i trattamenti di integrazione salariale – riformati dal D.Lgs. n. 148/2015 – gli importi massimi si differenziano a seconda che la retribuzione sia inferiore o superiore a 2.125,36 euro; nel primo caso, l’importo netto è di 925,03 euro, mentre se è superiore al predetto limite l’importo sale a 1.111,80 euro. Detti importi massimi devono essere incrementati nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
A darne notizia è l’INPS con la Circolare n. 19 di ieri, fornendo anche gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, fondo credito, fondo credito cooperativo, trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, indennità di disoccupazione agricola, assegno per attività socialmente utili, NASpI e DIS-COLL.
Tetti dei trattamenti di integrazione salariale – L’art. 3, co. 5 del Decreto Legislativo n. 148/2015 prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dall’anno 2016, i “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale, nonché la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale più alto – siano aumentati nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Fondo credito - Partendo dall’assegno ordinario per il Fondo del Credito, i massimali sono così fissati:
Assegno per attività socialmente utili – Infine, per i lavoratori che svolgono attività socialmente utili, l’importo mensile dell’assegno, per l’anno 2018, è pari a 586,82 euro.
DIS-COLL – Per quanto concerne la DIS-COLL, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione è pari ad euro 1.208,15 per il 2018.
L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2018, euro 1.314,30.