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Con il Messaggio n. 280/2018 (non pubblicato sul sito Istituzionale), l’INPS ha reso noto che è stata ultimata l’emissione degli avvisi di addebito su contributi eccedenti il minimale relativi all’anno 2014 (UNICO 2015).
La determinazione degli importi dei contributi a debito è stata effettuata direttamente dall’Agenzia delle Entrate sulla scorta dei dati dichiarati nel quadro RR del modello UNICO, previo raffronto con le somme versate, al medesimo titolo, nell’anno precedente.
Recupero contributi – L’art. 1 del D.Lgs. n. 462/97 ha disposto che per la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei contributi e premi previdenziali ed assistenziali che, ai sensi del D.Lgs. n° 241/97, devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte dirette.
Per quanto attiene le modalità di recupero è previsto l’invio ai contribuenti, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, di apposita comunicazione (CIR) al fine di rendere noto a questi ultimi l’esito della dichiarazione stessa, ai sensi dell’art. 36 bis del D.P.R. 600/73 e dell’art. 54 bis del D.P.R. 633/72.
Si ricorda che, come stabilito dalle citate disposizioni legislative, l’Amministrazione Finanziaria sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, provvede a:
Elaborazione avviso di addebito – Nel caso di specie, la determinazione degli importi dei contributi a debito è stata effettuata direttamente dall’Agenzia delle Entrate sulla scorta dei dati dichiarati nel quadro RR del modello UNICO, previo raffronto con le somme versate, al medesimo titolo, nell’anno precedente. Nella liquidazione dei contributi sono state prese in considerazione soltanto le somme relative alla quota di reddito eccedente il minimale imponibile in quanto i contributi relativi al minimale vengono recuperati direttamente dall’Istituto.
La procedura ha interessato anche eventuali esiti 36 bis relativi ad anni d’imposta precedenti notificati nel medesimo anno 2016.
I crediti esclusi dall’attività di formazione centralizzata dovranno essere oggetto di un atto di accertamento dell’Istituto e saranno resi disponibili nella procedura “comunicazioni di debito”.
L’emissione delle comunicazioni di debito verrà effettuata a livello centrale per le posizioni prive di evidenze, mentre saranno lasciate alla gestione delle sedi le posizioni scartate dall’attività centralizzata.