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Con il Messaggio n. 147 del 12 gennaio 2018, l’INPS ha ritenuto utile fornire chiarimenti in merito alla presentazione di istanze da parte dei lavoratori pubblici in merito alla richiesta di contributi figurativi per periodi di aspettativa fruita per incarichi politici o sindacali - art. 3 del d.lgs. 564 del 1996 e art. 38 della legge 488 del 1999.
Sul punto, è stato precisato che tutte le richieste pervenute entro il 30 settembre 2017, in via del tutto eccezionale, saranno inserite dagli operatori centrali, nella procedura telematica.
Il chiarimento si è reso necessario a seguito delle numerose anomalie/irregolarità nella presentazione e nella compilazione delle domande in questione.
Domanda di accredito figurativo - La domanda di accredito figurativo per aspettativa per cariche sindacali o elettorali deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l’aspettativa. Anche per le aspettative di durata pluriennale, la domanda di accredito deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all’anno solare precedente (art.3, comma 3, del D.Lgs. n. 564/96).
Il legislatore, tra l’altro, ha previsto il rinnovo tacito della domanda per i lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di Assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante. Tali ultimi soggetti, qualora intendano avvalersi della facoltà di accreditamento dei contributi figurativi, presentano domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa, a pena di decadenza. La domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volontà in senso contrario.
Tutti gli altri lavoratori dipendenti in aspettativa devono presentare ogni anno la domanda di accredito figurativo entro il 30 settembre (in applicazione all’art. 3, co.3, del D.Lgs. n. 564/1996).
Ne deriva, pertanto, che il criterio del rinnovo tacito non opera laddove, in ragione dell'elezione o della nomina, l’interessato non maturi il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione. In tal caso vige la regola generale per cui la domanda va presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all’anno solare precedente.
Al fine di consentire la presentazione della domanda di accredito di contribuzione figurativa per cariche politiche e/o sindacali per periodi che si chiudono in corso d’anno e che possono essere utili per il raggiungimento del diritto a pensione, la procedura informatica permette l’inoltro dell’istanza anche con riferimento a periodi di aspettativa che si collochino nell’anno in corso al momento della domanda.
In ogni caso, l’istanza non può riguardare lassi temporali di aspettativa successivi alla data di presentazione della domanda medesima.
Invio telematico – A decorrere dal 16 gennaio 2014, ai fini della presentazione delle istanze volte al riconoscimento della contribuzione figurativa per cariche elettive e sindacali, è possibile utilizzare uno dei seguenti canali: