27 febbraio 2018

Bilancio 2017: valutazione risultato operativo, necessaria la nota integrativa

Autore: PAOLA SABATINO

Il Decreto Legislativo n. 139/2015, attuativo della Direttiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo, trattando degli obblighi di bilancio delle società di capitali e degli altri soggetti, ha modificato, non solo le norme relative alla redazione del bilancio di esercizio, degli schemi riguardanti lo stato patrimoniale ed il conto economico, ma, ha anche rivisto il contenuto della nota integrativa ex articolo 2427 del codice civile.

A seguito delle novità introdotte con il summenzionato Decreto, che ha attuato la direttiva 34/UE/2013, l’Organismo Italiano di Contabilità ha rielaborato l’OIC 12 rubricato “composizioni e schemi di bilancio”.

L’OIC 12, che tratta della composizione del bilancio, in “primis” mette in luce che: “il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale della società e il risultato economico dell’esercizio”.

Il paragrafo 50 dell’OIC 12 prevede che, le rettifiche di ricavi di competenza dell’esercizio siano portate a riduzione della voce ricavi, mentre, le rettifiche riferite a ricavi di precedenti esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili siano rilevate secondo le indicazioni contenute nell’OIC 29.

Una delle principali novità, ha riguardato l’eliminazione dallo schema di conto economico della sezione straordinaria, prevista a partire dall’esercizio 2016.

Con specifico riferimento alla modifica relativa all’eliminazione dell’area straordinaria dal Conto Economico, il nuovo principio contabile OIC 12 indica la corretta collocazione dei costi e dei proventi, prevedendo la riclassificazione dei componenti positivi e negativi non più straordinari nella macroclasse A, relativa alla gestione caratteristica o nella macroclasse C, relativa alla gestione finanziaria.

In sostanza, l’eliminazione dell’area straordinaria comporta l’iscrizione di proventi e oneri estranei alla gestione ordinaria all’interno delle altre aree del conto economico, sia nelle aree A e B (Valore della produzione, Costi della Produzione), sia nelle aree C e D (area finanziaria), o all’interno delle imposte sul reddito.

Plusvalenze e minusvalenze - A seguito delle modifiche apportate, all’interno della voce A1 “Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi”, del Conto Economico, non vengono inseriti solo i ricavi di competenza dell’esercizio, ma tale sezione, sarà influenzata anche da rettifiche relative ad operazioni di competenza di esercizi precedenti.

Con riferimento alle plus/minusvalenze non finanziarie, anche derivanti da operazioni straordinarie, sono classificate nella voce A5 “Altri ricavi e proventi” e nella voce B14 “Oneri diversi di gestione”.

La nota integrativa - Appare opportuno ricordare che la nota integrativa, fornisce, essenzialmente, una serie di informazioni integrative sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico di esercizio delle società.

Detto documento, infatti, coinvolge l’intero strumento informativo del bilancio, in quanto, essendo ormai parte integrante dello stesso, sopperisce ad eventuali deficienze dello stato patrimoniale e del conto economico. Vista l’importanza che riveste, deve essere compilata con il massimo criterio di “chiarezza” in quanto esplica gli elementi contenuti in cifre nei relativi prospetti contabili.

Le modifiche della Nota Integrativa, come precisato in premessa, derivano dal recepimento delle previsioni contenute negli articoli 15, 16, 17 e 18 della direttiva 2013/34/UE.

Infatti, all’articolo 2427 del codice civile, rubricato “contenuto della nota integrativa”, vengono apportate delle importanti modifiche. Nello specifico, al n.13 dell’articolo 2427, del codice civile, a seguito della soppressione delle voci E 20) e E 21) dell'articolo 2425, del codice civile, relative all'indicazione nel conto economico delle voci proventi e oneri straordinari, si è reso necessario modificare integralmente il numero 13), che oggi deve prevedere l'indicazione dell'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali.

Secondo l’OIC 12, l’obiettivo di tale informativa, è quello di consentire al lettore del bilancio di esercizio di apprezzare il risultato economico privo di elementi che, per eccezionalità della loro entità o della loro incidenza sul risultato d’esercizio, non sono ripetibili nel tempo.

L’OIC 12, riporta alcuni esempi di situazioni che rendono necessaria l’informativa, ossia:

  • picchi non ripetibili nelle vendite o negli acquisti;
  • cessioni di attività immobilizzate;
  • ristrutturazioni aziendali;
  • operazioni straordinarie ( cessioni, conferimenti di aziende o di rami d’azienda, ecc.).

In conclusione, anche la presenza di una sopravvenienza passiva significativa, rilevata tra i ricavi di vendita dell’esercizio, ma che si riferisce a vendite dell’esercizio precedente, dovrà essere segnalata, tenendo presente che i ricavi di vendita costituiscono la base a cui tutte le grandezze economiche sono commisurate.
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