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L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione nr. 6/E del 17 gennaio ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0.
Bonus formazione - L’articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) e l’articolo 1, commi da 78 a 81, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), recano la disciplina del credito d’imposta in favore delle imprese che effettuano spese in attività di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0, nei limiti, termini e condizioni indicati nelle citate disposizioni.
Il credito d’imposta è riconosciuto in relazione alle spese sostenute nei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui tali spese sono state sostenute.
Le disposizioni attuative del credito d’imposta in argomento sono state adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
In particolare, l’articolo 5, comma 3, del citato decreto del 4 maggio 2018 stabilisce che il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate nei limiti dell’importo massimo spettante a ciascun beneficiario, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Codice tributo F24 - Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento, tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo: