10 gennaio 2018

Bonus per le spese di formazione del personale nel settore “impresa 4.0”

Autore: PIETRO MOSELLA

La Legge di Bilancio 2018, ossia la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, introduce all’articolo 1, commi da 46 a 56, appunto per l’anno 2018, un credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

Tale credito, è ammesso fino ad un importo massimo annuo pari a 300.000 euro per ciascun beneficiario; entro tale limite, la misura del beneficio è pari al 40 per cento delle spese effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e relative al costo aziendale dei lavoratori dipendenti, per il periodo in cui essi siano occupati nelle attività di formazione suddette.

Il Piano Nazionale Impresa 4.0 – È opportuno innanzitutto ricordare che, il Piano Nazionale Industria 4.0, adesso divenuto “Impresa 4.0”, è l'occasione per tutte le aziende che vogliono cogliere le opportunità legate alla cosiddetta quarta rivoluzione industriale. Detto Piano prevede misure concrete in base a tre principali linee guida:

  • operare in una logica di neutralità tecnologica;
  • intervenire con azioni orizzontali e non verticali o settoriali;
  • agire su fattori abilitanti.

Sono state potenziate e indirizzate in una logica 4.0 tutte le misure che si sono rilevate efficaci e, per rispondere pienamente alle esigenze emergenti, ne sono state previste di nuove.

Cosa prevede il bonus formazione – Nello specifico, il comma 46 del sopra citato articolo 1, prevede che «a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, è attribuito un credito d’imposta nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione negli ambiti di cui al comma 48».

Tale credito d’imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario, per le attività di formazione, negli ambiti richiamati al successivo comma 48, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Nel provvedimento legislativo in esame, è altresì specificato che sono ammissibili alla fruizione di tale credito d’imposta «solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0».

Le tecnologie previste in detto Piano sono specificate nel comma 48 e precisamente:

  • big data e analisi dei dati;
  • cloud e fog computing;
  • cyber security;
  • sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo macchina;
  • manifattura additiva;
  • internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell’allegato A.

È però necessario distinguere le attività di formazione, in quanto, come specifica il successivo comma 49, la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione, non si considerano attività di formazione ammissibili al credito d’imposta previsto nella misura in commento.

Indicazione del credito d’imposta – Come stabilito al comma 50, il credito d’imposta in esame, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 46 precedentemente menzionato, e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo. Viene inoltre specificato nel suddetto comma, che «non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

Inoltre, è importante sottolineare che, al beneficio in esame, come stabilito dal comma 51, non si applicano né il limite annuale di 250.000 euro per l’utilizzo dei crediti di imposta (di cui all'art. 1, comma 53, della L. 24 dicembre 2007, n. 244), né il limite massimo di compensabilità di crediti d’imposta e contributi, pari a 700.000 euro (di cui all'art. 34 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni).

Detto beneficio, si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare dall’articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei provvede il Ministero dello Sviluppo Economico.

A tal proposito, è bene ricordare che l'articolo 31 del regolamento n. 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni, consente gli aiuti alla formazione a determinate condizioni, tra cui quella che l'intensità di aiuto non superi il 50% dei costi ammissibili (percentuale che può essere più elevata in determinate ipotesi). Nell'ambito di questi ultimi, rientrano le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione, per le ore durante le quali i lavoratori siano stati impegnati nell'attività in oggetto.

Ammissibilità al credito e certificazione – Affinché ricorrano i presupposti per l’ammissibilità al credito d’imposta qui esaminato, il comma 53 dell’articolo 1 della suddetta Legge n. 205/2017, dispone che i costi siano certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Viene, inoltre, precisato che, le imprese non soggette a revisione legale dei conti, devono comunque avvalersi di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti.

Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell’assumere l’incarico, dovrà osservare i principi di indipendenza elaborati i sensi dell’articolo 10 del citato D. Lgs. n. 39/2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC).

Infine, è stabilito che, le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000.

Le imprese con bilancio revisionato, invece, sono esenti dagli obblighi previsti da quanto sopra esposto.
Il comma 54 dell’articolo 1 in esame, dispone, inoltre, che «nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 53 precedentemente menzionato, si applicano le disposizioni dell’articolo 64 del Codice di Procedura Civile» (sanzioni relative al consulente tecnico nel processo civile).

Disposizioni attuative – La misura in esame, al comma 55, prevede che saranno poi adottate le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all’effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio, attraverso un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge in esame.

Infine, il comma 56, ha stabilito che, ai fini dell’attuazione dei commi sin qui esaminati, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l’anno 2019 e, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, effettua il monitoraggio delle fruizioni di detto credito d’imposta, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196.

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