15 febbraio 2018

Bonus pubblicità: le prime anticipazioni del regolamento attuativo

Aggiornato il 09 febbraio il comunicato stampa del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Autore: PASQUALE PIRONE

L’art. 57-bis del D. Lgs. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/2017, ha introdotto il c.d. “bonus pubblicità” ossia un credito d’imposta, sugli investimenti pubblicitari incrementali programmati ed effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.

Con l’articolo 4 del decreto-legge n. 148/2017 (collegato fiscale alla manovra di Bilancio 2018) il beneficio è stato esteso agli enti non commerciali ed agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa on line e sono state altresì definite le risorse finalizzate a questa misura: per il 2018 sono dedicati 50 milioni di euro per gli investimenti sulla stampa (20 milioni per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2017, più 30 milioni per quelli da effettuare nel 2018) e 12,5 milioni di euro per gli investimenti da effettuare nel 2018 sulle emittenti radio-televisive. Ciò comporta come conseguenza che in presenza di investimenti su entrambi i media, il soggetto richiedente può vedersi riconosciuti due diversi di crediti d’imposta, in percentuali differenziate a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari.

In attesa del regolamento di attuazione (che dovrà disciplinare tutti gli aspetti della misura non direttamente regolati dalla legge, comprese le procedure operative) il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il comunicato stampa (aggiornato) del 9 febbraio scorso, fornisce chiarimenti che anticipano il contenuto del predetto regolamento attuativo. Il comunicato espone un quadro abbastanza chiaro e dettagliato di come funzionerà la misura del credito d’imposta al fine di consentire agli interessati di assumere le loro decisioni di investimento.

Soggetti beneficiari e misura del beneficio – Possono accedere al beneficio in commento, dunque, i titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione. Il credito è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di micro, piccole e medie imprese (come definite dalla raccomandazione n.2003/361/CE e dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005), e start-up innovative (come definite dall’articolo 25 del decreto-legge n. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 221/2012).

Decorrenza ed investimenti ammessi - In sede di prima applicazione, l’agevolazione è resa applicabile anche agli investimenti effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 sempre con la stessa soglia incrementale riferita all’anno precedente. In tal caso, tuttavia, precisa il comunicato del 9 febbraio, l’estensione riguarda i soli investimenti effettuati sulla stampa, anche on-line.

Ed è qui il vero aggiornamento del comunicato (rispetto a quello già uscito a novembre 2017) poiché si andrebbe a confermare quanto già si pensava inizialmente dato il tenore letterale del comma 3-bis dell’articolo 4 DL 148/2017, ossia che per investimenti su emittenti televisive e radiofoniche locali, i benefici si attiverebbero da quest’anno. Al citato comma 3-bis infatti, letteralmente si legge che “ai fini della prima applicazione del comma 1, una quota pari a 20 milioni di euro, a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri dello stanziamento relativo all'annualità 2018, è destinata al riconoscimento del credito d'imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, di cui al comma 1 effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1 per cento l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016”.

Danno diritto al credito, gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari (al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso) e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche on-line, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Non danno, invece, ammissione al beneficio le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari (ad esempio televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo). Ad ogni modo, l’investimento deve essere effettuato su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione.

Il credito è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria e sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione per il tramite del Modello F24.

La presentazione della domanda – Per ottenere il beneficio, è necessario presentare apposita domanda (telematica) all’Agenzia delle Entrate in una finestra temporale che dovrebbe andare (come anticipa il comunicato della scorsa giornata) dal 1° marzo a 31 marzo di ogni anno e la quale dovrà contenere una serie di dati, ossia: i dati identificativi dell’azienda (o del lavoratore autonomo); il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel corso dell’anno; ove gli investimenti riguardino sia la stampa che le emittenti radio-televisive, i costi andranno esposti distintamente per le due tipologia di media; il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente (per “media analoghi” si intendono la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall’altra non il singolo giornale o la singola emittente); l’indicazione dell’incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale ed in valore assoluto; l’ammontare del credito d’imposta richiesto per ognuno dei due media; dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il possesso del requisito consistente nell’assenza delle condizioni ostative ed interdittive previste dalle disposizioni antimafia ai fini della fruizione di contributi e finanziamenti pubblici.

Condizioni di ammissibilità – Il dipartimento precisa che l'effettivo sostenimento delle spese che danno accesso al credito deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti. Inoltre, è previsto che qualora ai fini della liquidazione del beneficio, sia necessario l’accertamento preventivo di regolarità presso la Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell’interno (perché il credito d’imposta richiesto è superiore alla soglia di 150.000 euro), il richiedente potrà beneficiare della misura agevolativa a condizione che sia iscritto (o abbia inoltrato alla Prefettura competente la richiesta di iscrizione) agli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Tutto ciò è stato previsto con l’intento di snellire la procedura di liquidazione, che diversamente sarebbe sottoposta ad una complessa verifica, presso la Banca Dati, di tutti i soggetti coinvolti nella gestione ed amministrazione delle società richiedenti.

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