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L’articolo 57-bis, DL n° 50/2017 prevede, a decorrere dall'anno 2018, un contributo, sotto forma di credito d'imposta pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative per le imprese, i lavoratori autonomi, gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.
Tale credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse.
Il comma 2, dell’articolo 2 del DL n° 148/2017 ha esteso l’agevolazione per gli investimenti pubblicitari sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno l'1 per cento dell'ammontare degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.
Per effetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 762, Legge di Bilancio 2019, il credito d’imposta in esame è concesso nei limiti degli aiuti de minimis.
Procedura di accesso all’agevolazione
Per accedere al credito di imposta i soggetti interessati, nel periodo compreso dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno, presentano un’apposita comunicazione telematica con le modalità definite con provvedimento amministrativo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Per il 2019, va presentato l’apposito modello approvato con il Provvedimento del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria del 31 luglio 2018.
Tale modello va utilizzato per la:
Massimali
Con il Provvedimento del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria dell’11 aprile 2019 sono state decretate le modalità di fruizione del credito d’imposta, nel rispetto dei limiti dei regimi degli aiuti de minimis disciplinati dai Regolamenti UE n. 1407/2013 (regime generale), n. 1408/2013 (settore agricolo) e n. 717/2014 (settore della pesca e dell’acquacoltura).
I citati Regolamenti stabiliscono diversi massimali a seconda del settore industriale/commerciale di appartenenza del soggetto che fruisce dell’aiuto.
Nell’elenco fornito dall’Agenzia delle Entrate, tutti gli importi superiori al massimale generale, pari ad Euro 200.000,00, sono stati automaticamente parificati a tale importo; pertanto:
Modalità di utilizzo del credito e revoca
L’art. 3 del Provvedimento dell’11.04.2019 stabilisce che il credito d’imposta può essere fruito esclusivamente mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 attraverso il Modello F24 che: