31 gennaio 2018

Bonus verde: in caso di cessione la detrazione deve essere “trattenuta”

Autore: NICOLA FORTE

Contribuenti in attesa di istruzioni per il bonus verde. Non è il titolo di un film, ma è lo stato dell’arte che descrive la situazione di incertezza in cui si trovano i cittadini che intendono “rimettere in sesto” il proprio giardino. Inoltre, se successivamente al sostenimento delle spese il contribuente dovesse vendere l’immobile, si dovrà prestare attenzione a manifestare la volontà di trattenere la detrazione.
Diversamente, nell’ipotesi di “atto silente” il beneficio fiscale seguirà l’immobile e si trasferirà in favore dell’acquirente.

L’art. 1, commi da 12 a 16 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 prevede la possibilità di fruire del nuovo bonus. La detrazione, pari al 36 per cento delle spese sostenute, con un massimale di 5.000 euro, riguarda gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private relative ad edifici di tipo abitativo esistenti.

E’ possibile fruire del bonus anche per ciò che riguarda le spese relative agli impianti di irrigazione, alla realizzazione di pozzi, di coperture a verde e di giardini pensili. Sono altresì detraibili le spese relative alla progettazione e alla manutenzione dei predetti interventi.

I maggiori dubbi riguardano le modalità di effettuazione dei relativi pagamenti. La disposizione si limita a prevedere che i pagamenti devono essere effettuati con “strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni”. In considerazione della generalità della previsione sembra possibile effettuare i predetti pagamenti anche con assegni bancari, circolari o bonifici ordinari, cioè senza l’indicazione del codice fiscale o la partita Iva del beneficiario del pagamento. Dovrebbero essere ritenuti idonei al fine della detrazione anche i pagamenti effettuati tramite carte di credito o carte di debito.

La soluzione dovrà però essere confermata dall’Agenzia delle Entrate ed è singolare che ancora oggi, nonostante l’anno sia iniziato da quasi un mese, non siano seguite le necessarie indicazioni. Deve a tal proposito essere osservato come, fatte salve successive proroghe, la detrazione sia circoscritta alle sole spese sostenute nell’anno 2018.

Se la soluzione sarà confermata, i soggetti che effettueranno materialmente i predetti interventi non subiranno la ritenuta d’acconto pari all’ 8 per cento applicabile, invece, alle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio e per gli interventi finalizzati al risparmio energetico. Le ritenute sono infatti collegate esclusivamente all’effettuazione dei pagamenti tramite “bonifico parlante”.

E’ auspicabile che l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate non sia eccessivamente rigida anche in considerazione del fatto che le spese detraibili in molti casi saranno di esigua entità. Dovrebbero ad esempio essere detraibili le spese sostenute per l’acquisto di concimi e sementi. Pertanto, limitare la detrazione ai soli pagamenti effettuati con bonifico parlante potrebbe significare un significativo deterrente a fruire del beneficio.

Un altro punto da chiarire riguarda il profilo oggettivo e cioè la natura degli interventi effettivamente “agevolabili”. Non è chiaro, quindi, se le spese detraibili debbano riguardare unicamente interventi di tipo straordinario o possano interessare anche le spese di manutenzione ordinarie. La disposizione, sotto questo profilo, risulta estremamente generica ed allora un chiarimento è sicuramente indispensabile. Dovrebbero, ad esempio, essere detraibili le spese sostenute per la potatura del giardino e per l’acquisto di nuove piante.

La fattura, invece, rappresenta il documento essenziale, unitamente al pagamento “tracciato,” per fruire della nuova detrazione. L’importo pari al 36 per cento dovrà essere suddiviso in dieci quote annuali di pari importo. La detrazione dovrebbe seguire l’immobile nell’ipotesi di cessione dello stesso salvo il caso in cui il contribuente manifesti nell’atto notarile la volontà di trattenere la relativa detrazione. Pertanto, nell’ipotesi in cui il rogito notarile non fornisca alcuna indicazione il relativo trasferimento si realizzerà automaticamente.

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