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La mancata esibizione di documentazione all’Agenzia delle Entrate ne rende inutilizzabile la successiva produzione in sede contenziosa solo quando l'Amministrazione abbia formulato un invito puntuale all'esibizione. Trattandosi di una misura che deroga ai principi contenuti negli artt. 24 e 53 della Costituzione, la stessa va applicata in modo da non comprimere eccessivamente il diritto alla difesa.
Il caso - La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31126 del 29/12/2017, ha chiarito i termini entro i quali è possibile produrre in giudizio documenti non esibiti in sede amministrativa.
Nel caso di specie il contribuente proponeva ricorso per la cassazione della sentenza della CTR.
Il ricorrente rappresentava che l’Agenzia delle Entrate gli aveva notificato un questionario con il quale si formulava una generica richiesta di produzione di documenti utili al controllo della sua posizione fiscale relativamente ai periodi d'imposta dal 2002 al 2006.
Nei mesi successivi seguiva quindi una corrispondenza tra le parti, intesa a chiarire vari aspetti riguardanti la capacità di spesa del contribuente, nonché la disponibilità di beni mobili e immobili.
Il contribuente forniva quanto richiesto, ad eccezione della documentazione non facente capo alla propria persona, come gli estratti di conto corrente intestato al padre, o i documenti che già erano nella disponibilità degli uffici finanziari.
Nonostante la produzione di tutta la documentazione nella sua disponibilità.
La CTR affermava che tutti i documenti esibiti in giudizio dal contribuente non erano stati forniti in risposta al questionario inviato dall'ufficio, così rendendosi operativo il regime della preclusione delle allegazioni documentali, previsto dall'art. 32, co. 4, d.P.R. n. 600.
La sentenza, secondo il contribuente, aveva dunque errato nel ritenere applicabile la preclusione prevista dalla predetta norma, anche considerato che la richiesta di documenti e notizie era stata formulata in termini generici e non specifici.
La decisione – Secondo la Corte le censure erano fondate, avendo, tra le altre, la giurisprudenza di legittimità già chiarito che la mancata esibizione di libri, documentazione e scritture all’Agenzia delle Entrate, per fornire dati, notizie e chiarimenti, ne rende inutilizzabile la successiva produzione in sede contenziosa solo quando, nella fase interlocutoria, l'Amministrazione abbia formulato un invito specifico e puntuale all'esibizione, accompagnandolo con l'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza (cfr Cass., Sez. 6-5, ord. n. 11765/2011).
Ciò, evidenzia la Corte, trova giustificazione, in rispondenza ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione, nell'utilità del dialogo preventivo tra fisco e contribuente, per favorire la definizione delle reciproche posizioni, in modo da evitare, se possibile, il contenzioso giudiziario (cfr Cass., Sez. 5, sent. 22126/2013).
E inoltre, sottolineano ancora i giudici, trattandosi di una misura che deroga ai principi contenuti negli artt. 24 e 53 della Costituzione, la stessa va applicata in modo da non comprimere il diritto alla difesa e da non obbligare il contribuente a pagamenti non dovuti, trovando quindi giustificazione nella constatazione che l'omessa produzione documentale nella fase della interlocuzione e, di contro, la produzione nella fase contenziosa, “getti un'ombra sulla genuinità di documenti che compaiano solo in seguito, nel corso del giudizio” (cfr Cass., Sez. 5, sent. n. 17968/2013).
In conclusione: